Art. 6 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. CHIODI (Omissis)