Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali 1. Il Comune di Fiscaglia subentra nella titolarita' delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996. 2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Fiscaglia. 3. Il personale dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia e' trasferito al Comune di Fiscaglia ai sensi dell'art. 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Fiscaglia.