Art. 3 
 
                 Successione nei rapporti giuridici, 
                      finanziari, patrimoniali 
 
  1.  Il  Comune  di  Fiscaglia  subentra  nella  titolarita'   delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi  che  afferiscono
ai preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia,  ai
sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n.  24
del 1996. 
  2. I beni demaniali  e  patrimoniali  dei  preesistenti  Comuni  di
Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia sono trasferiti al demanio  ed
al patrimonio del Comune di Fiscaglia. 
  3. Il personale dei preesistenti Comuni di Migliaro,  Migliarino  e
Massa Fiscaglia  e'  trasferito  al  Comune  di  Fiscaglia  ai  sensi
dell'art. 2112  del  codice  civile  (Mantenimento  dei  diritti  dei
lavoratori in caso di trasferimento  d'azienda)  e  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche). 
  4. I regolamenti e gli atti amministrativi  a  contenuto  generale,
ivi compresi gli  strumenti  urbanistici,  dei  Comuni  di  Migliaro,
Migliarino  e  Massa  Fiscaglia,  restano  in   vigore,   in   quanto
compatibili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n.
24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Fiscaglia.