Art. 4 
 
                        Contributi regionali 
 
  1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'art.  16  della  legge
regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma  dell'amministrazione  e  la  razionalizzazione   delle
funzioni) e specificati dal programma di  riordino  territoriale,  la
Regione quantifica i contributi per le fusioni  in  base  ai  criteri
della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni
e del volume complessivo delle spese correnti. 
  2. La Regione eroga al Comune di Fiscaglia un  contributo  annuale,
di ammontare costante, della durata  complessiva  di  quindici  anni,
pari a 195.000 euro all'anno. 
  3.  Al  Comune  di  Fiscaglia   viene   concesso,   a   titolo   di
compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in
conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'art. 16, comma
4, della legge  regionale  n.  10  del  2008,  pari  a  150.000  euro
all'anno. 
  4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune  di
Fiscaglia: 
    a) ha  priorita'  assoluta  nei  programmi  e  nei  provvedimenti
regionali di settore che prevedono contributi  a  favore  degli  enti
locali, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge regionale  n.  10
del 2008; 
    b) e' equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso  ai
contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore
riservati a forme associative di  Comuni,  ad  eccezione  che  per  i
contributi regolati dal programma di riordino territoriale. 
  5.  La  Regione,  in  armonia  con  l'evoluzione  della  disciplina
normativa in materia, sostiene il Comune di Fiscaglia anche  mediante
cessione di quota del patto di stabilita' territoriale  di  cui  alla
legge  regionale  23  dicembre  2010,  n.  12  (Patto  di  stabilita'
territoriale   della   Regione   Emilia-Romagna),   anche   ai   fini
dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di  cui
al presente articolo.