Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I Sindaci dei Comuni di origine,  entro  il  31  dicembre  2013,
d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti  utili
per consentire la piena operativita' del Comune di Fiscaglia  dal  1°
gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa, sia
in riferimento a tutti  gli  interessi  primari  dei  cittadini,  con
l'obiettivo di garantire continuita' nell'accesso alle prestazioni ed
evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. 
  2. E' istituito un organismo consultivo composto  dai  Sindaci  dei
preesistenti Comuni di origine, con il  compito  di  collaborare  con
l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Fiscaglia che
sara' nominato ai sensi della normativa  statale,  fino  all'elezione
degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale
dell'anno 2014. 
  3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del Comune  di
Fiscaglia, il termine per  l'avvio  della  gestione  associata  delle
funzioni di cui all'art. 7,  comma  3,  primo  periodo,  della  legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare  il  governo
territoriale delle funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di
sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza)  decorre  dal  1°
gennaio 2015. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 7 novembre 2013 
 
                               ERRANI 
 
  (Omissis).