Art. 15 Regolamento di attuazione 1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti in particolare: a) il funzionamento dell'Osservatorio; b) le modalita' per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10, ivi incluso i limiti di importo dei contributi stessi; c) le modalita' di approvazione del logo identificativo «No Slot» nonche' le modalita' per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso dello stesso. 2. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 42 dello Statuto, la proposta di regolamento di attuazione di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.