Art. 15 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. Con il regolamento  di  attuazione  della  presente  legge  sono
definiti in particolare: 
    a) il funzionamento dell'Osservatorio; 
    b) le modalita' per la concessione dei  contributi  di  cui  agli
articoli 9 e 10, ivi incluso  i  limiti  di  importo  dei  contributi
stessi; 
    c) le modalita' di approvazione del logo identificativo «No Slot»
nonche' le modalita' per il rilascio in uso del logo e per la  revoca
dell'uso dello stesso. 
  2.  La  Giunta  regionale  presenta  alla  competente   commissione
consiliare, ai fini dell'espressione del parere di  cui  all'art.  42
dello Statuto, la proposta di regolamento di  attuazione  di  cui  al
presente articolo, entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.