Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni: a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosi' come definita dall'Organizzazione mondiale della sanita'; b) sale da gioco: i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); c) spazi per il gioco: gli spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati; d) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931.