Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da
sindrome  da  gioco  con  vincita  in  denaro,  cosi'  come  definita
dall'Organizzazione mondiale della sanita'; 
    b) sale da  gioco:  i  locali  nei  quali  si  svolgono,  in  via
esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai  sensi  dell'art.  86  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza); 
    c) spazi per il gioco:  gli  spazi  riservati  ai  giochi  leciti
all'interno degli esercizi  pubblici  e  commerciali  e  dei  circoli
privati; 
    d) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e  congegni  di
cui all'art. 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931.