Art. 4 
 
     Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco 
 
  1. E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per  il  gioco
che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di
qualsiasi grado, luoghi di culto,  centri  di  aggregazione  sociale,
centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative  e  sportive
frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. 
  2. I comuni possono individuare altri luoghi  sensibili  nei  quali
non e' ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per  il  gioco,
tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto  urbano  e  sulla
sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi  con  la  viabilita',
l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.