Art. 4 Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco 1. E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. 2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non e' ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi con la viabilita', l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.