Art. 5 
 
                 Divieto di pubblicita' e promozione 
 
  1. La pubblicita' dei giochi con vincite in denaro e'  vietata  ove
recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e  negli
altri casi previsti dall'art. 7 del decreto- legge 13 settembre 2012,
n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere  lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.