Art. 5 Divieto di pubblicita' e promozione 1. La pubblicita' dei giochi con vincite in denaro e' vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall'art. 7 del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.