Art. 6 
 
                        Obblighi dei gestori 
 
  1. In conformita' all'art.  7,  comma  5,  del  d.l.  n.  158/2012,
convertito dalla legge n. 189/2012, i gestori di sale da gioco  e  di
spazi per il gioco in cui sono presenti giochi con vincite in  denaro
sono  tenuti  ad  esporre,  all'esterno  e  all'interno  dei  locali,
materiale informativo finalizzato: 
    a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco; 
    b)  a  segnalare  la  presenza  sul  territorio  regionale  delle
strutture pubbliche e del terzo  settore  dedicate  alla  cura  e  al
reinserimento sociale delle  persone  con  patologie  correlate  alla
ludopatia; 
    c) a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web  di
cui all'art. 3, comma 2, lettera c). 
  2. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le  modalita'  previste
dall'art. 7, comma 8, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n.
189/2012, idonee soluzioni tecniche volte a bloccare  automaticamente
l'accesso  dei  minori  ai  giochi,  nonche'   volte   ad   avvertire
automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da
gioco. 
  3. Il materiale informativo di cui al comma 1, e' predisposto dalle
aziende USL in collaborazione con l'Osservatorio.