Art. 6 Obblighi dei gestori 1. In conformita' all'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, i gestori di sale da gioco e di spazi per il gioco in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato: a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco; b) a segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia; c) a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all'art. 3, comma 2, lettera c). 2. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalita' previste dall'art. 7, comma 8, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco. 3. Il materiale informativo di cui al comma 1, e' predisposto dalle aziende USL in collaborazione con l'Osservatorio.