Art. 12 
 
            Modifiche all'articolo 12 della l.r. 91/1998 
 
  1. Il comma 1-quater dell'articolo  12  della  legge  regionale  11
dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo),  e'  sostituito
dal seguente: 
  «1-quater. La Giunta  regionale  approva  con  deliberazione  linee
guida contenenti: 
    a) indirizzi per l'ottimale gestione delle  risorse  idriche  con
particolare     riferimento     alla     razionalizzazione      degli
approvvigionamenti in relazione alla effettiva  disponibilita'  della
risorsa; 
    b) indirizzi operativi per l'uniforme  esercizio  sul  territorio
regionale delle funzioni amministrative della Regione, delle province
e dei consorzi di bonifica in materia di  difesa  del  suolo,  previa
acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del
suolo di cui all'articolo 12-sexies, comma 1, lettera d-bis).».