Art. 12 Modifiche all'articolo 12 della l.r. 91/1998 1. Il comma 1-quater dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), e' sostituito dal seguente: «1-quater. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti: a) indirizzi per l'ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilita' della risorsa; b) indirizzi operativi per l'uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-sexies, comma 1, lettera d-bis).».