Art. 2 
 
            Modifiche all'articolo 23 della l.r. 79/2012 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 79/2012 e' sostituito dal
seguente: 
  «3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui
al comma 1, e svolge le attivita' di supporto per  l'esercizio  delle
funzioni di cui agli articoli 9 e 29,  mediante  la  stipula  con  le
unioni dei comuni di convenzioni, redatte  sulla  base  dello  schema
tipo approvato dalla Giunta regionale,  nell'ambito  delle  quali  e'
regolato, in particolare, l'utilizzo del  personale  adibito  a  tali
mansioni.». 
  2. Al comma 6  dell'articolo  23  della  l.r.  79/2012  le  parole:
«possono  affidare  i   lavori   di   manutenzione   ordinaria   agli
imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del  codice  civile,»
sono sostituite dalle parole: «affidano preferibilmente i  lavori  di
manutenzione   ordinaria   agli   imprenditori   agricoli,   di   cui
all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio,».