Art. 2 Modifiche all'articolo 23 della l.r. 79/2012 1. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 79/2012 e' sostituito dal seguente: «3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attivita' di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nell'ambito delle quali e' regolato, in particolare, l'utilizzo del personale adibito a tali mansioni.». 2. Al comma 6 dell'articolo 23 della l.r. 79/2012 le parole: «possono affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile,» sono sostituite dalle parole: «affidano preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio,».