Art. 8 
 
         Inserimento dell'articolo 38-ter nella l.r. 79/2012 
 
  1. Dopo  l'articolo  38-bis  della  l.r.  79/2012  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  38-ter  (Disposizioni  transitorie  per  l'approvazione  del
bilancio preventivo 2014). - 1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi
consorzi,  i  bilanci  preventivi  per  l'anno  2014,  adottati   dai
commissari straordinari di cui alla l.r.  47/2010  e  dai  presidenti
delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni  di  bonifica,  sono
trasmessi, entro  sette  giorni  dalla  loro  adozione,  alla  Giunta
regionale che si esprime con parere  vincolante  entro  i  successivi
quindici giorni. Decorso tale termine si prescinde dal parere. 
  2.  I  commissari  straordinari  di  cui  alla  l.r.  47/2010  e  i
presidenti delle unioni  dei  comuni  che  svolgono  le  funzioni  di
bonifica, approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre  2013
ed effettuano la rendicontazione finale per  il  subentro  dei  nuovi
consorzi alla data di prima convocazione dell'assemblea. 
  3. Entro novanta giorni dalla data di cui all'articolo 33, comma 1,
l'assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014. 
  4. Il direttore o, fino  alla  sua  nomina,  il  dirigente  di  cui
all'articolo  38-quater,  e'   autorizzato   a   gestire   le   spese
obbligatorie o indifferibili e urgenti: 
    a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2, fino all'adozione da
parte dell'assemblea del bilancio preventivo 2014; 
    b)   sulla   base   del   bilancio   preventivo   2014   adottato
dall'assemblea fino alla sua successiva approvazione.».