Art. 11 
 
Divieti, deroghe e cautele per l'accensione nei boschi e nei  pascoli
                               montani 
 
  1. I divieti e le sanzioni di cui al presente capo si  applicano  a
tutti i terreni boscati e cespugliati come definiti  dall'articolo  3
della l.r. 4/2009. 
  2. Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di
materiale vegetale in terreni  boscati,  pascolivi  o  cespugliati  a
partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. 
  3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 nei  seguenti
casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento: 
  a) accensione di fuochi per attivita' turistico ricreative in  aree
idonee e specificamente attrezzate, individuate  e  realizzate  dagli
enti locali, da altre amministrazioni o da privati; 
  b) accensione di fuochi per  eliminare  una  frazione  di  biomassa
facente parte del ciclo biologico forestale, anche  in  occasione  di
interventi selvicolturali volti alla cura  e  alla  manutenzione  dei
boschi, allo scopo primario di ridurre il rischio  incendi  boschivi,
in conformita' a  specifiche  previsioni  del  piano  in  vigore  per
singola area di base; l'accensione avviene conformemente  alle  altre
disposizioni del piano ed e' subordinata alla  comunicazione,  almeno
quarantotto ore prima dell'inizio attivita',  agli  uffici  regionali
competenti in materia forestale; 
  c) accensione di fuochi nei castagneti coltivati  per  la  raccolta
del frutto, pascolati o falciati e  tenuti  regolarmente  sgombri  da
cespugli  invadenti;  il  fuoco  e'  acceso  negli  spazi  vuoti,   a
ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato; 
  d) accensione di fuochi per coloro che per motivi  di  lavoro  sono
costretti a soggiornare nei boschi,  previa  comunicazione  al  Corpo
forestale dello Stato competente per  territorio,  entro  quarantotto
ore precedenti l'inizio dell'attivita'; 
  e)  accensione  di  fuochi  legati  alla  tradizione  culturale   e
d'artificio, attivita' per cui si prescinde dal divieto posto per  le
ore  notturne,  previa  autorizzazione  del  sindaco  a  seguito   di
presentazione di un piano di sicurezza. 
  4. Il luogo in cui si procede all'accensione del  fuoco,  nei  casi
ammessi dal comma 3, e' preventivamente isolato  e  circoscritto  per
prevenire il propagarsi del fuoco. 
  5. Le persone autorizzate per l'accensione di fuochi, ai sensi  del
comma  3,  rimangono  presenti  fino  al  totale  esaurimento   della
combustione con personale sufficiente e dotato  di  mezzi  idonei  al
controllo ed allo spegnimento delle fiamme. 
  6. Nei  periodi  in  cui  viene  dichiarato  lo  stato  di  massima
pericolosita' per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di
cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e
sono  vietate  le  azioni  determinanti  anche  solo   potenzialmente
l'innesco di incendio. In particolare, e' vietato  accendere  fuochi,
far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare
metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono  faville
o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o
fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi  a  contatto
con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra  operazione
che puo' creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. 
  7. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni
caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti  dagli  strumenti
urbanistici  vigenti  all'atto  dell'evento  ed  i  divieti  previsti
dall'articolo 10 della l. 353/2000. 
  8.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente
articolo si applica l'articolo 10 della l. 353/2000.