Art. 11 Divieti, deroghe e cautele per l'accensione nei boschi e nei pascoli montani 1. I divieti e le sanzioni di cui al presente capo si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009. 2. Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. 3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento: a) accensione di fuochi per attivita' turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati; b) accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa facente parte del ciclo biologico forestale, anche in occasione di interventi selvicolturali volti alla cura e alla manutenzione dei boschi, allo scopo primario di ridurre il rischio incendi boschivi, in conformita' a specifiche previsioni del piano in vigore per singola area di base; l'accensione avviene conformemente alle altre disposizioni del piano ed e' subordinata alla comunicazione, almeno quarantotto ore prima dell'inizio attivita', agli uffici regionali competenti in materia forestale; c) accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; il fuoco e' acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato; d) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, previa comunicazione al Corpo forestale dello Stato competente per territorio, entro quarantotto ore precedenti l'inizio dell'attivita'; e) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e d'artificio, attivita' per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza. 4. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 3, e' preventivamente isolato e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. 5. Le persone autorizzate per l'accensione di fuochi, ai sensi del comma 3, rimangono presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme. 6. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosita' per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, e' vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che puo' creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. 7. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000. 8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 10 della l. 353/2000.