Art. 13 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Le funzioni di vigilanza  e  di  accertamento  delle  violazioni
sull'applicazione della presente legge sono esercitate: 
  a) dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle competenze  ad
esso attribuite dall'articolo 3 della legge 6 febbraio  2004,  n.  36
(Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e nell'ambito  di
ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'articolo
2; 
  b)  dalla  polizia  provinciale,  alla  polizia  municipale  ed  ai
guardaparco regionali,  limitatamente  al  territorio  di  rispettiva
competenza; 
  c) dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge  regionale
2 novembre 1982, n. 32 (Norme per  la  conservazione  del  patrimonio
naturale e dell'assetto ambientale); 
  d) dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.