Art. 13 Vigilanza 1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono esercitate: a) dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'articolo 2; b) dalla polizia provinciale, alla polizia municipale ed ai guardaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza; c) dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale); d) dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.