Art. 4 
 
                            Volontariato 
 
  1. L'associazione regionale dei volontari AIB concorre,  a  seguito
di convenzione, con la Regione nell'opera di previsione,  prevenzione
e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego  dei  propri
associati e dei mezzi disponibili, nel rispetto: 
  a) delle norme del piano; 
  b) delle procedure operative; 
  c) delle  disposizioni  impartite  dagli  organi  istituzionalmente
preposti alla direzione  delle  operazioni  di  prevenzione  e  lotta
attiva. 
  2. I volontari AIB  che  intervengono  nelle  operazioni  di  lotta
attiva agli incendi boschivi: 
  a)  sono  dotati  di  adeguata  preparazione  professionale  e   di
certificata idoneita' fisica, secondo quanto previsto all'articolo 7,
comma 3, lettera b)  della  l.  353/2000  e  come  specificato  nelle
procedure operative; 
  b) sono assicurati contro gli infortuni  durante  ogni  fase  della
loro prestazione mediante assicurazioni da  stipularsi  a  norma  del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
14 febbraio 1992 (Obbligo  alle  organizzazioni  di  volontariato  ad
assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato,
contro  gli  infortuni  e  le  malattie  connessi  allo   svolgimento
dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita'  civile  per  i
danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima); 
  c) intervengono in tutte le  fasi  di  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi con gli appositi dispositivi di protezione individuale, come
indicato nelle procedure operative. 
  3. L'associazione regionale dei volontari AIB concorre, all'interno
della sala  operativa  unificata  permanente,  al  coordinamento  del
sistema operativo AIB.