Art. 4 Volontariato 1. L'associazione regionale dei volontari AIB concorre, a seguito di convenzione, con la Regione nell'opera di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili, nel rispetto: a) delle norme del piano; b) delle procedure operative; c) delle disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti alla direzione delle operazioni di prevenzione e lotta attiva. 2. I volontari AIB che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi: a) sono dotati di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneita' fisica, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera b) della l. 353/2000 e come specificato nelle procedure operative; b) sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da stipularsi a norma del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 febbraio 1992 (Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima); c) intervengono in tutte le fasi di lotta attiva agli incendi boschivi con gli appositi dispositivi di protezione individuale, come indicato nelle procedure operative. 3. L'associazione regionale dei volontari AIB concorre, all'interno della sala operativa unificata permanente, al coordinamento del sistema operativo AIB.