Art. 5 Previsione e determinazione stato di massima pericolosita' 1. La Giunta regionale, ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva, coordina la predisposizione di strumenti informativi per la valutazione e la previsione del pericolo di incendio boschivo basata sull'utilizzo di specifici indici di pericolo di incendio. 2. La valutazione del pericolo, effettuata anche tramite l'analisi dell'andamento meteorologico, garantisce un sistema di supporto alle decisioni per tutte le attivita' di controllo del territorio, di attivazione delle strutture operative, di informazione alla popolazione, di determinazione dello stato di massima pericolosita'. 3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosita', anche per una o piu' province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6. 4. La determinazione dello stato di massima pericolosita' e' tempestivamente resa nota agli enti territoriali ed ai cittadini tramite gli strumenti di comunicazione della Regione e degli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al sistema operativo AIB.