Art. 5 
 
     Previsione e determinazione stato di massima pericolosita' 
 
  1.   La   Giunta   regionale,   ai   fini   della   prevenzione   e
dell'organizzazione della lotta attiva, coordina  la  predisposizione
di strumenti informativi per  la  valutazione  e  la  previsione  del
pericolo di  incendio  boschivo  basata  sull'utilizzo  di  specifici
indici di pericolo di incendio. 
  2. La valutazione del pericolo, effettuata anche tramite  l'analisi
dell'andamento meteorologico, garantisce un sistema di supporto  alle
decisioni per tutte le attivita'  di  controllo  del  territorio,  di
attivazione  delle  strutture   operative,   di   informazione   alla
popolazione, di determinazione dello stato di massima pericolosita'. 
  3. La struttura regionale competente per materia,  sulla  base  del
livello  di  pericolo,  sentito  il  Corpo  forestale  dello   Stato,
determina lo stato di massima pericolosita', anche  per  una  o  piu'
province,  oltre  che  per  l'intero   territorio   regionale.   Tale
determinazione   comporta   l'applicazione   dei   divieti   previsti
all'articolo 11, comma 6. 
  4. La  determinazione  dello  stato  di  massima  pericolosita'  e'
tempestivamente resa nota agli  enti  territoriali  ed  ai  cittadini
tramite  gli  strumenti  di  comunicazione  della  Regione  e   degli
organismi,  istituzionali  e  volontari,  appartenenti   al   sistema
operativo AIB.