Art. 8 
 
                       Ricostituzione boschiva 
 
  1. La Regione provvede direttamente o attraverso la concessione  di
contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione
dei boschi danneggiati o distrutti  dal  passaggio  di  incendio,  in
particolare se vi sono motivi di pubblica incolumita'. 
  2. La ricostituzione avviene secondo le direttive  impartite  dagli
strumenti normativi e di pianificazione forestale vigenti.