Art. 8 Ricostituzione boschiva 1. La Regione provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, in particolare se vi sono motivi di pubblica incolumita'. 2. La ricostituzione avviene secondo le direttive impartite dagli strumenti normativi e di pianificazione forestale vigenti.