Art. 10 Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture 1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l'utilizzo di dispositivi di sicurezza nonche' la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi. 2. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi quali: a) parapetti; b) linee di ancoraggio; c) dispositivi di ancoraggio; d) ganci di sicurezza da tetto; e) reti di sicurezza anticaduta; f) impalcati; g) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali; h) scalini posapiede; i) piani di camminamento. 3. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al comma 2 deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali. 4. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto e' consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali o m orfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento. 5. Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D Lgs 81/08 e della necessita' di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l'utilizzo contemporaneo da parte di piu' persone.