Art. 10 
 
          Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture 
 
  1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il
transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di  accesso,
devono essere previsti elementi fissi di protezione ed  elementi  che
favoriscono l'utilizzo di dispositivi di sicurezza nonche' la posa in
opera di eventuali ulteriori dispositivi. 
  2. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal  punto
di accesso, il passaggio e  la  sosta  in  sicurezza  per  interventi
impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi quali: 
    a) parapetti; 
    b) linee di ancoraggio; 
    c) dispositivi di ancoraggio; 
    d) ganci di sicurezza da tetto; 
    e) reti di sicurezza anticaduta; 
    f) impalcati; 
    g) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali; 
    h) scalini posapiede; 
    i) piani di camminamento. 
  3. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al  comma  2  deve
essere considerata la  frequenza  degli  interventi  di  manutenzione
previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a
quelli individuali. 
  4. L'impiego di dispositivi  di  ancoraggio  puntuali  o  ganci  di
sicurezza da tetto e' consentito solo per brevi spostamenti o laddove
le  linee  di  ancoraggio   risultino   non   installabili   per   le
caratteristiche  dimensionali,  strutturali  o  m  orfologiche  delle
coperture, ovvero per  contrasto  con  norme  di  tutela  riguardanti
l'immobile interessato dall'intervento. 
  5. Laddove le caratteristiche della  copertura  lo  consentano,  in
attuazione dei principi generali di tutela di cui all'art. 15  del  D
Lgs 81/08 e della necessita'  di  eseguire  eventuali  operazioni  di
salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la  scelta  dei
dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle  tipologie
di dispositivi che consentono l'utilizzo contemporaneo  da  parte  di
piu' persone.