Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  nella  progettazione  e
realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed  impiantistico  che
interessi coperture di nuove costruzioni o di  edifici  esistenti  ai
sensi dell'art. 1; 
  2. Il presente regolamento si applica altresi' agli  interventi  di
cui al comma 1 rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n  163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), qualora riguardino le coperture di  edifici
pubblici.  In  tali  casi  la  verifica  circa  l'applicazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  regolamento   e'   affidata   al
responsabile del procedimento  di  cui  all'art.  10  del  d.lgs.  n.
163/2006; 
  3.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento. 
    a) gli interventi di manutenzione  ordinaria  che  riguardano  le
opere di riparazione, rinnovamento  e  sostituzione  delle  forniture
degli edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
    b) i pergolati e  le  coperture  di  manufatti  aventi  carattere
temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all'art.  80,  comma
2, lettera b) della l.r. 1/2005; 
    c) le coperture  che  non  espongono  ad  un  rischio  di  caduta
dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal  punto  piu'
elevato rispetto al piano sottostante; 
    d) gli  interventi  impiantistici  diversi  da  quelli  def  niti
all'art. 3, comma 1, lettera d); 
  4. Le coperture  prive  di  impianti  tecnologici  di  qualsivoglia
tipologia, in cui il dislivello  tra  il  punto  piu'  elevato  della
copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale  sottostante
non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure  preventive  e
protettive fisse o permanenti. In tali casi  dovra'  comunque  essere
redatto  l'elaborato  tecnico  della  copertura  di  cui  all'art.  5
indicante le misure sostitutive  a  quelle  fisse  o  permanenti,  da
adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. 
  L'eventuale successiva installazione  di  impianti  tecnologici  di
qualsivoglia tipologia comporta l'adozione  di  misure  preventive  e
protettive fisse o permanenti. 
  5. In relazione ai lavori da effettuare  le  misure  progettate  ed
installate ai sensi del presente regolamento devono  essere  adottate
ed utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15,  111
e 115 del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 
  6. Le opere e i manufatti  costituenti  componenti  essenziali  del
sistema anticaduta, nella misura strettamente necessaria a  garantire
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle  coperture  in
condizioni di sicurezza, non  sono  considerate  nelle  verifiche  di
conformita'  urbanistico-edilizia  riferite  a  parametri  quali   il
volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.