Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell'art. 1; 2. Il presente regolamento si applica altresi' agli interventi di cui al comma 1 rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), qualora riguardino le coperture di edifici pubblici. In tali casi la verifica circa l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e' affidata al responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006; 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. a) gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle forniture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005; c) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto piu' elevato rispetto al piano sottostante; d) gli interventi impiantistici diversi da quelli def niti all'art. 3, comma 1, lettera d); 4. Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto piu' elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi dovra' comunque essere redatto l'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 5 indicante le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. L'eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l'adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti. 5. In relazione ai lavori da effettuare le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate ed utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 6. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema anticaduta, nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformita' urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.