Art. 3 
 
                             Definizione 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende 
    a) per copertura, la delimitazione superiore di un edificio, o di
altro manufatto edilizio comunque denominato,  provvisto  o  meno  di
tamponamenti laterali, atta ad  assicurare  protezione  dagli  agenti
atmosferici, costituita da una  struttura  portante  e  da  un  manto
superficiale esterno. La copertura assume  diverse  denominazioni  in
ragione  della  sua  configurazione  strutturale  e  morfotipologica,
ovvero in relazione al materiale usato per  la  struttura  o  per  il
manto superficiale; 
    b)  per  copertura  calpestabile,  la  porzione   di   copertura,
accessibile  in  caso  di  manutenzione,  calcolata  per  carichi  di
esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone  che
degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati  nel
decreto  14  gennaio  2008   del   Ministero   delle   Infrastrutture
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni-  tabella
3.1.II, categoria H); 
    c) per superficie vetrata antisfondamento, quella  realizzata  in
vetro stratificato  classificato  come  vetro  anticaduta  nel  vuoto
secondo la UNI EN 12600 rispondente alla classe minima 1 (B)1; 
    d)   per   interventi    impiantistici,    l'installazione,    la
trasformazione, l'ampliamento e la straordinaria ma nutenzione di: 
  1.   impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto,
distribuzione,   utilizzazione   dell'energia   elettrica,   compresi
impianti da fonti di energia rinnovabili (FER); 
  2. impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; 
  3. impianti  di  riscaldamento,  climatizzazione,  condizionamento,
refrigerazione di qualsiasi natura o  specie,  compresi  impianti  da
fonti di energia rinnovabili (FER), comprese le opere di  evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense. 
    e) per percorso di accesso alla copertura,  il  tragitto  che  un
operatore deve compiere internamente od  esternamente  al  fabbricato
per raggiungere il punto di accesso alla copertura; 
    f) per accesso alla copertura, il punto,  raggiungibile  mediante
un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza  di
un operatore e di eventuali materiali ed  utensili  da  lavoro  sulla
copertura; 
    g) per transito ed  esecuzione  di  lavori  sulla  copertura,  la
possibilita' di spostamento e di lavoro in sicurezza  sulla  porzione
di  copertura  oggetto   dell'intervento,   atta   a   garantire   la
raggiungibilita' di tutte le sue componenti a fini manutentivi; 
    h) per copertura raggiungibile per le opere  di  manutenzione  in
sicurezza, la porzione di copertura dotata  di  misure  preventive  e
protettive fisse o permanenti sulla quale e' possibile effettuare gli
interventi impiantistici e le manutenzioni senza pericolo  di  caduta
per la persona che vi debba operare. Il requisito di raggiungibilita'
e' conseguito laddove l'operatore  sia  in  grado,  indipendentemente
dalla possibilita' di calpestare l'intera superficie di copertura, di
accedere manualmente a tutte le  sue  componenti  per  effettuare  le
opere impiantistiche o manutentive; 
    i) per elaborato tecnico della copertura, il  documento  tecnico,
con i contenuti di cui all'art. 5,  contenente  l'individuazione  dei
rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione  dell'opera
e  di  quelle  ausiliarie,  al  fine  di  garantire  l'esecuzione  in
sicurezza dei prevedibili interventi successivi sulla copertura; 
    j) per sistema  di  arresto  caduta,  il  sistema  di  protezione
individuale contro le cadute  dall'alto  comprendente  un'imbracatura
per il corpo, un sottosistema di colle gamento ai  fini  dell'arresto
caduta e un punto di ancoraggio, secondo quanto previsto dalla  norma
UNI EN 363; 
    k) per dispositivo di  protezione  individuale  (DPI)  contro  le
cadute  dall'alto,  il  dispositivo,  nonche'  ogni   complemento   o
accessorio, atto ad assicurare una persona ad un punto di  ancoraggio
in modo da prevenire o  arrestare  in  condizioni  di  sicurezza  una
caduta dall'alto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363; 
    l) per dispositivo  di  ancoraggio,  l'elemento  o  la  serie  di
elementi o componenti contenente  uno  o  piu'  punti  di  ancoraggio
destinato ad essere utilizzato per il collegamento di  componenti  di
un sistema di protezione individuale contro le  cadute  dall'alto  in
conformita' alla norma UNI EN 363; 
    m) per punto di ancoraggio, il punto di un sistema di  ancoraggio
destinato all'attacco dei dispositivi di protezione anticaduta; 
    n) per ancoraggio strutturale, l'elem ento o gli elementi fissati
in modo permanente ad una struttura, progettati per essere utilizzati
in combinazione con un sistema di protezione individuale anticaduta; 
    o) per linea di ancoraggio, la  linea  flessibile  o  rigida  tra
ancoraggi  di  estremita',  alla  quale  puo'  essere  applicato   il
dispositivo di protezione individuale mediante  un  connettore  o  un
punto di ancoraggio scorrevole; 
    p) per gancio di sicurezza da tetto,  l'elemento  da  costruzione
posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le  persone
e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e
la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalla norma UNI  EN
517; 
    q) per scalino posapiede, i piani di camminamento, le passerelle,
gli elementi che consentono di stare in piedi o camminare con  uno  o
piu' supporti fissati permanentemente mediante sistemi  di  fissaggio
combinati alla struttura portante di un tetto a falde, secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN 516; 
    r) per reti di sicurezza anticaduta,  le  reti  certifi  cate  ed
installate secondo le norme UNI EN 1263 -1 e UNI EN 1263 -2; 
    s)  per  elemento  fisso,  un  elemento  inamovibile  stabilmente
ancorato  all'edificio,  che  non  puo'   essere   rimosso   se   non
intervenendo con una demolizione parziale o totale della struttura  a
cui viene fissato; 
    t) per elemento permanente,  un  elemento  costituente  dotazione
stabile dell'edificio  che  puo'  essere  rimosso  e  posizionato  al
momento  della  sua  effettiva  utilizzazione  quale  una  scala,  un
parapetto, un  dispositivo  di  ancoraggio  o  altro  dispositivo  di
protezione collettiva non fisso; 
    u)  per  progettista,  il  tecnico  abilitato  incaricato   della
progettazione dell'intervento edilizio soggetto a SC IA o a  permesso
di costruire;  per  gli  interventi  costituenti  attivita'  edilizia
libera e per gli interventi impiantistici di cui alla lettera d),  il
tecnico abilitato alla progettazione incaricato degli adempimenti  di
cui al presente regolamento.