Art. 3 Definizione 1. Ai fini del presente regolamento si intende a) per copertura, la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato, provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno. La copertura assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica, ovvero in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale; b) per copertura calpestabile, la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni- tabella 3.1.II, categoria H); c) per superficie vetrata antisfondamento, quella realizzata in vetro stratificato classificato come vetro anticaduta nel vuoto secondo la UNI EN 12600 rispondente alla classe minima 1 (B)1; d) per interventi impiantistici, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la straordinaria ma nutenzione di: 1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili (FER); 2. impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; 3. impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili (FER), comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense. e) per percorso di accesso alla copertura, il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura; f) per accesso alla copertura, il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura; g) per transito ed esecuzione di lavori sulla copertura, la possibilita' di spostamento e di lavoro in sicurezza sulla porzione di copertura oggetto dell'intervento, atta a garantire la raggiungibilita' di tutte le sue componenti a fini manutentivi; h) per copertura raggiungibile per le opere di manutenzione in sicurezza, la porzione di copertura dotata di misure preventive e protettive fisse o permanenti sulla quale e' possibile effettuare gli interventi impiantistici e le manutenzioni senza pericolo di caduta per la persona che vi debba operare. Il requisito di raggiungibilita' e' conseguito laddove l'operatore sia in grado, indipendentemente dalla possibilita' di calpestare l'intera superficie di copertura, di accedere manualmente a tutte le sue componenti per effettuare le opere impiantistiche o manutentive; i) per elaborato tecnico della copertura, il documento tecnico, con i contenuti di cui all'art. 5, contenente l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, al fine di garantire l'esecuzione in sicurezza dei prevedibili interventi successivi sulla copertura; j) per sistema di arresto caduta, il sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto comprendente un'imbracatura per il corpo, un sottosistema di colle gamento ai fini dell'arresto caduta e un punto di ancoraggio, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363; k) per dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto, il dispositivo, nonche' ogni complemento o accessorio, atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363; l) per dispositivo di ancoraggio, l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o piu' punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto in conformita' alla norma UNI EN 363; m) per punto di ancoraggio, il punto di un sistema di ancoraggio destinato all'attacco dei dispositivi di protezione anticaduta; n) per ancoraggio strutturale, l'elem ento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, progettati per essere utilizzati in combinazione con un sistema di protezione individuale anticaduta; o) per linea di ancoraggio, la linea flessibile o rigida tra ancoraggi di estremita', alla quale puo' essere applicato il dispositivo di protezione individuale mediante un connettore o un punto di ancoraggio scorrevole; p) per gancio di sicurezza da tetto, l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517; q) per scalino posapiede, i piani di camminamento, le passerelle, gli elementi che consentono di stare in piedi o camminare con uno o piu' supporti fissati permanentemente mediante sistemi di fissaggio combinati alla struttura portante di un tetto a falde, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 516; r) per reti di sicurezza anticaduta, le reti certifi cate ed installate secondo le norme UNI EN 1263 -1 e UNI EN 1263 -2; s) per elemento fisso, un elemento inamovibile stabilmente ancorato all'edificio, che non puo' essere rimosso se non intervenendo con una demolizione parziale o totale della struttura a cui viene fissato; t) per elemento permanente, un elemento costituente dotazione stabile dell'edificio che puo' essere rimosso e posizionato al momento della sua effettiva utilizzazione quale una scala, un parapetto, un dispositivo di ancoraggio o altro dispositivo di protezione collettiva non fisso; u) per progettista, il tecnico abilitato incaricato della progettazione dell'intervento edilizio soggetto a SC IA o a permesso di costruire; per gli interventi costituenti attivita' edilizia libera e per gli interventi impiantistici di cui alla lettera d), il tecnico abilitato alla progettazione incaricato degli adempimenti di cui al presente regolamento.