Art. 4 
 
                             Adempimenti 
 
  1. La  conformita'  dell'elaborato  tecnico  della  copertura  alle
misure preventive e protettive indicate nella sezione II e' attestata
dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza,  dal  progettista
all'atto di inoltro della seguente documentazione: 
    a) istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in
corso di opera che comportano la sospensione dei relativi lavori; 
    b) segnalazioni certificate di inizio attivita' edilizia  (SCIA),
anche  riferite  a  varianti  in  corso  d'opera  che  comportano  la
sospensione dei relativi lavori; 
    c) varianti in corso d'opera che non  comportano  la  sospensione
dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 83-bis della l.r. 1/2005 
  2. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria costituenti
attivita' edilizia  libera  e  di  interventi  impiantistici  di  cui
all'art. 3,  comma  1,  lettera  d),  la  conformita'  dell'elaborato
tecnico della copertura alle misure preventive e protettive  indicate
nella sezione II e' attestata al committente dal  coordinatore  della
sicurezza o, in sua assenza, dal progettista. Copia dell'elaborato  e
dell'attestazione e' prodotta all'amministrazione  comunale  solo  su
espressa  richiesta  di  quest'ultima  nell'ambito  delle   attivita'
istituzionali di vigilanza e controllo. 
  3. In caso di istanze di sanatoria proposte ai sensi dell'art.  140
della l.r.  1/2005,  la  conformita'  delle  opere  realizzate  sulla
copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione  II
e' attestata dal professionista  abilitato  in  qualita'  di  tecnico
rilevatore,  che  produce  a  supporto  l'elaborato   tecnico   della
copertura di cui all'art. 5. 
  4. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere  certifi
cata l'abitabilita' o l'agibilita' ai sensi della  vigente  normativa
regionale, il  professionista  abilitato,  al  momento  del  deposito
dell'attestazione di cui all'art. 86, comma 3  della  l.  r.  1/2005,
allega la certifi cazione di conformita' delle opere  eseguite  sulla
copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II. 
  5. Per gli immobili e le  aree  soggetti  a  tutela  ai  sensi  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio  2002,  n
137) sono fatte salve le disposizioni ivi previste.