Art. 4 Adempimenti 1. La conformita' dell'elaborato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II e' attestata dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista all'atto di inoltro della seguente documentazione: a) istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso di opera che comportano la sospensione dei relativi lavori; b) segnalazioni certificate di inizio attivita' edilizia (SCIA), anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori; c) varianti in corso d'opera che non comportano la sospensione dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 83-bis della l.r. 1/2005 2. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria costituenti attivita' edilizia libera e di interventi impiantistici di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), la conformita' dell'elaborato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II e' attestata al committente dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista. Copia dell'elaborato e dell'attestazione e' prodotta all'amministrazione comunale solo su espressa richiesta di quest'ultima nell'ambito delle attivita' istituzionali di vigilanza e controllo. 3. In caso di istanze di sanatoria proposte ai sensi dell'art. 140 della l.r. 1/2005, la conformita' delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II e' attestata dal professionista abilitato in qualita' di tecnico rilevatore, che produce a supporto l'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 5. 4. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certifi cata l'abitabilita' o l'agibilita' ai sensi della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento del deposito dell'attestazione di cui all'art. 86, comma 3 della l. r. 1/2005, allega la certifi cazione di conformita' delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II. 5. Per gli immobili e le aree soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n 137) sono fatte salve le disposizioni ivi previste.