Art. 5 
 
                  Elaborato tecnico della copertura 
 
  1. L'elaborato tecnico  della  copertura  e'  redatto  in  fase  di
progettazione. 
  A tale adempimento provvede, nei casi di cui all'art. 90, comma  3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81, il coordinatore  per  la
progettazione avente gli obblighi  di  cui  all'art.  91  del  d.lgs.
81/2008 Nei casi in cui tale figura non  sia  prevista,  provvede  il
progettista dell'intervento. 
  2. L'elaborato tecnico della copertura e' aggiornato e  completato,
ai sensi del comma 4, lettere c), d), e), f), g), ed h) entro la fine
dei  lavori.  A  tali  adempimenti  provvede  il   coordinatore   per
l'esecuzione dei lavori avente gli obblighi di cui dell'art.  92  del
d.lgs. 81/2008 oppure, nei casi in cui tale figura non sia  prevista,
il direttore dei lavori. 
  3. Per i lavori affi dati dai soggetti di cui all'art. 2 del d.lgs.
163/2006 l'elaborato tecnico della copertura fa  parte  del  progetto
esecutivo ai sensi dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. 163/2006 
  4  L'elaborato  tecnico  della  copertura  deve  avere  i  seguenti
contenuti: 
    a) elaborati grafi ci in scala adeguata, in cui siano indicati: 
      1) l'area di intervento; 
      2) l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei  percorsi
e degli accessi; 
      3)  il  posizionamento  degli   elementi   protettivi   e   dei
dispositivi anticaduta per il transito e l'esecuzione dei  lavori  in
copertura; 
      4) i  dispositivi  di  protezione  collettiva  e/o  individuali
previsti; 
      5) l'altezza libera di  caduta  su  tutti  i  lati  esposti  ad
arresto caduta; 
      6) i bordi e le  aree  di  lavoro  soggetti  a  trattenuta,  ad
arresto caduta, a manutenzione operata dal basso; 
      7) le aree della copertura non calpestabili; 
      8) le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie
prescelte; 
      9) le misure relative al recupero in caso di caduta. 
    b) relazione tecnica illustrativa  delle  soluzioni  progettuali,
nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure
preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di  adozione
di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all'art.
7, comma 4, la relazione esplicita  le  motivazioni  che  impediscono
l'adozione  di  misure  di  tipo  fisso  o  permanente,  nonche'   le
caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto; 
    c) planimetria di dettaglio della copertura  in  scala  adeguata,
nella quale siano evidenziati gli elementi di cui al comma 4, lettera
a), specificando per ciascuno dei dispositivi di ancoraggio, linee di
ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto utilizzati, la norma UNI  di
riferimento, il tipo di appartenenza, il modello, il  fabbricante  ed
il  numero  massimo  di  utilizzatori   contemporanei,   nonche'   la
manutenzione periodica prevista; 
    d) relazione di calcolo, redatta da un  professionista  abilitato
al  calcolo  strutturale,  contenente  la  verifica  del  sistema  di
fissaggio  e   l'accertamento   della   resistenza   degli   elementi
strutturali della copertura alle massime sollecitazioni trasmesse dal
dispositivo  di  ancoraggio  in  caso  di  caduta,  comprensive   del
coefficiente di sicurezza desunto dalle relative norme tecniche. 
    e) certificazione del fabbricante dei dispositivi  di  ancoraggio
installati secondo le norme UNI di riferimento  Sono  installabili  i
dispositivi   di   ancoraggio   appositamente   progettati   per   il
collegamento di componenti di un sistema  di  protezione  individuale
contro le cadute in  conformita'  alla  UNI  EN  363  (es.  linee  di
ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, ancoraggi puntuali, ecc.)
che siano realizzati secondo le norme tecniche UNI di riferimento 
    f) dichiarazione di conformita' dell'installatore, riguardante la
corretta  installazione  di  dispositivi  di  ancoraggio,  linee   di
ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, che deve contenere almeno
le seguenti informazioni: 
      1) installazione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante; 
      2) effettuazione dell'installazione secondo il progetto di  cui
alle lettere c) e d); 
      3) fissaggio alla struttura di supporto  secondo  le  modalita'
indicate dal progettista (es. numero di bulloni, materiali  corretti,
corretto posizionamento); 
      4) messa in  esercizio  secondo  le  informazioni  fornite  dal
fabbricante; 
      5) documentazione fotografica dei particolari del fissaggio  al
supporto di fondo, qualora il fissaggio non risultasse piu'  visibile
dopo aver completato l'instal lazione. 
    g)  manuale  d'uso  di  dispositivi  di  ancoraggio,   linee   di
ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con  eventuale
documentazione fotografica; 
    h) programma di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio, linee
di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati. 
      5. Con deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  approvate
disposizioni di attuazione del comma 4.