Art. 6 Adempimenti collegati all'elaborato tecnico della copertura 1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, i contenuti dell'elaborato tecnico della copertura sono i seguenti: a) per le istanze di permesso di costruire e per le SCIA, , anche riferite a varianti in corso d'opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l'elaborato tecnico della copertura deve avere almeno i contenuti minimi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a) e b); b) per le istanze di sanatoria di cui all'art. 140 della l.r. 1/2005, comprendenti interventi eseguiti sulle coperture, l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all'art. 5, comma 4 c) in sede di deposito della certificazione di abitabilita' o agibilita', l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all'art. 5, comma 4 2. Per le varianti in corso d'opera che non comportino la sospensione dei relativi lavori, di cui all'art. 83- bis della l. r. 1/2005, nonche' in tutti i casi in cui non siano state apportate modifi che al progetto contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all'ultima variante comportante la sospensione dei relativi lavori, la conformita' dell'elaborato tecnico e delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II e' certificata dal coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell'intervento o dal direttore dei lavori, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori. 3. L'elaborato tecnico della copertura, completo di tutta la documentazione di cui all'art. 5, comma 4, e' consegnato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell'intervento o dal direttore dei lavori, al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. 4. L'elaborato tecnico della copertura e' messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico o di manutenzione da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo Esso e' inoltre aggiornato in occasione di successive modifi che al sistema anticaduta, e, in caso di passaggio di proprieta', e' consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 l'elaborato tecnico ne costituisce parte integrante. Nel caso di affitto dell'immobile il proprietario e' tenuto alla consegna dell'elaborato tecnico della copertura al conduttore dell'immobile. 5. Il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, e' tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalita' del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura .