Art. 6 
 
     Adempimenti collegati all'elaborato tecnico della copertura 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  all'art.  4,  i   contenuti
dell'elaborato tecnico della copertura sono i seguenti: 
    a) per le istanze di permesso di costruire e per le SCIA, , anche
riferite a varianti in corso d'opera che  comportino  la  sospensione
dei relativi lavori, l'elaborato tecnico della copertura  deve  avere
almeno i contenuti minimi di cui all'art. 5, comma 4,  lettere  a)  e
b); 
    b) per le istanze di sanatoria di cui  all'art.  140  della  l.r.
1/2005, comprendenti interventi eseguiti sulle coperture, l'elaborato
tecnico della copertura deve avere i contenuti  di  cui  all'art.  5,
comma 4 
    c) in sede di deposito della  certificazione  di  abitabilita'  o
agibilita',  l'elaborato  tecnico  della  copertura  deve   avere   i
contenuti di cui all'art. 5, comma 4 
      2. Per le varianti in  corso  d'opera  che  non  comportino  la
sospensione dei relativi lavori, di cui all'art. 83- bis della l.  r.
1/2005, nonche' in tutti i casi in  cui  non  siano  state  apportate
modifi che  al  progetto  contenuto  nel  titolo  abilitativo,  anche
riferito all'ultima variante comportante la sospensione dei  relativi
lavori, la conformita' dell'elaborato tecnico e delle opere  eseguite
sulle coperture alle misure  preventive  e  protettive  di  cui  alla
sezione II e' certificata dal coordinatore  alla  sicurezza  in  fase
esecutiva oppure, nei casi in cui tale figura non sia  prevista,  dal
progettista dell'intervento o dal direttore  dei  lavori,  unitamente
alla comunicazione di ultimazione dei lavori. 
      3. L'elaborato tecnico della copertura, completo  di  tutta  la
documentazione  di  cui  all'art.  5,  comma  4,  e'  consegnato  dal
coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale
figura non  sia  prevista,  dal  progettista  dell'intervento  o  dal
direttore dei lavori, al  proprietario  del  fabbricato  o  ad  altro
soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. 
      4. L'elaborato tecnico della copertura e' messo a  disposizione
dei soggetti  che  accedono  alla  copertura  in  occasione  di  ogni
successivo intervento impiantistico o di  manutenzione  da  eseguirsi
sulla  medesima.  A  tale  adempimento   provvede   il   proprietario
dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione
e della manutenzione del  medesimo  Esso  e'  inoltre  aggiornato  in
occasione di successive modifi che al sistema anticaduta, e, in  caso
di passaggio di proprieta', e' consegnato  al  nuovo  proprietario  o
altro   soggetto   responsabile   della   gestione   e   manutenzione
dell'immobile.  Nei  casi  in  cui  sia  prevista  la  redazione  del
fascicolo di cui all'art. 91, comma 1,  lettera  b),  del  d.lgs.  n.
81/2008 l'elaborato tecnico ne costituisce parte integrante. Nel caso
di affitto dell'immobile il  proprietario  e'  tenuto  alla  consegna
dell'elaborato tecnico della copertura al conduttore dell'immobile. 
      5. Il proprietario dell'immobile, o  eventuale  altro  soggetto
responsabile della sua gestione e manutenzione, e' tenuto a garantire
nel  tempo  la  perfetta  funzionalita'  del  sistema  di   sicurezza
anticaduta,  mantenendo  aggiornato  il  registro  di  controllo  dei
dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel
manuale di uso e  programma  di  manutenzione  di  cui  all'elaborato
tecnico della copertura .