Art. 7 
 
                  Criteri generali di progettazione 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 2, sono progettate  e  realizzate,  nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo, misure preventive e
protettive  al  fine  di   poter   eseguire   successivi   interventi
impiantistici o di manutenzione  sulla  copertura  in  condizioni  di
sicurezza. Tali misure preventive e  protettive  sono  finalizzate  a
mettere in sicurezza: 
    a) il percorso di accesso alla copertura; 
    b) l'accesso alla copertura; 
    c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura. 
  2. I percorsi devono essere  di  tipo  fisso  o  permanente  e  gli
accessi devono essere di tipo fisso 
  3. Il transito e l'esecuzione degli interventi impiantistici  o  di
manutenzione  sulle  coperture  devono  essere  garantiti  attraverso
elementi protettivi di tipo fisso o permanente. 
  4. Nei casi di interventi su coperture esistenti, nei quali non sia
possibile adottare misure di tipo  fisso  o  permanente  a  causa  di
caratteristiche strutturali insuffi cienti a  garantire  l'ancoraggio
dei  sistemi   anticaduta,   o   per   contrasto   con   prescrizioni
regolamentari  o  con  norme   di   tutela   riguardanti   l'immobile
interessato dall'intervento, nella relazione tecnica di cui  all'art.
5, comma 4, lettera b), devono essere specifi cate le motivazioni per
le qualitali  misure  risultano  non  realizzabili.  Devono  altresi'
essere indicate le idonee misure  di  tipo  provvisorio  previste  in
sostituzione,  tali  comunque   da   garantire   l'esecuzione   degli
interventi  impiantistici  o  di  manutenzione  della  copertura   in
condizioni di sicurezza. 
  5. Fermo restando l'obbligo di prevenire il rischio di  caduta  con
le modalita' di cui al presente regolamento,  eventuali  parti  della
copertura non  calpestabili  per  il  rischio  di  sfondamento  della
superficie  di  calpestio  devono  essere   comunque   raggiungibili,
protette ed adeguatamente segnalate. 
  6. Negli interventi impiantistici comportanti l'installazione sulle
coperture calpestabili di  pannelli  solari  devono  essere  reperiti
appositi spazi di dimensioni sufficienti a consentire l'installazione
e l'uso di  un  sistema  anticaduta  garantendo  la  manutenzione  in
sicurezza della copertura e delle sue  dotazioni.  Tale  disposizione
non si applica nei casi di  adozione  di  dispositivi  di  protezione
collettiva permanenti. 
  7.  L'obbligo  di  utilizzo  di  sistemi  anticaduta  deve   essere
evidenziato con idonea cartellonistica nella  zona  di  accesso  alla
copertura.