Art. 8 
 
                 Percorsi di accesso alla copertura 
 
  1. I percorsi di accesso alla copertura possono  essere  interni  o
esterni. La loro confi gurazione deve consentire il  passaggio  degli
operatori, dei loro utensili da lavoro e dei materiali in  condizioni
di sicurezza. 
  2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi  e'  necessaria  l'adozione
delle seguenti misure 
    a) gli ostacoli fissi,  che  per  ragioni  tecniche  non  possono
essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso,
protetti in modo da non costituire pericolo; 
    b) ove sia prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni  di
scarsa o assente illuminazione naturale,  deve  essere  garantito  un
illum inamento conforme alla norma UNI EN 12464 -1 e UNI EN 12464  -2
I corpi illuminanti devono essere installati in modo da  prevenire  i
rischio d'urto; 
    c) deve  essere  previsto  un  dimensionamento  in  relazione  ai
carichi di esercizio,  tenendo  conto  dei  prevedibili  ingombri  di
materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore
a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore; 
    d) deve essere garantita un'altezza libera superiore a 1,80 metri
rispetto al piano di calpestio In presenza di vincoli costruttivi non
eliminabili, tale altezza puo' essere  ridotta  limitatamente  ad  un
unico e breve tratto; 
    e) i percorsi orizzontali  o  inclinati  devono  essere  protetti
contro il rischio di caduta nei lati prospicienti il vuoto o  esposti
verso superfi ci sfondabili; 
    f) i percorsi  verticali  devono  essere  realizzati  tramite  le
seguenti strutture: 
      1) scale per il trasferimento in quota opportunamente vincolate
alla zona di sbarco; 
      2)  apparecchi  di  sollevamento  certifi  cati  anche  per  il
trasferimento di persone in quota; 
      3) ponteggi; 
    g) i percorsi verticali costituiti da scale fisse  devono  essere
predisposti secondo il seguente ordine di priorita': 
    1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo; 
    2) scale retrattili fisse a gradino; 
    3) scale fisse a chiocciola; 
    4) scale fisse a pioli con inclinazione minore o uguale a 75°; 
    5) scale fisse a pioli con inclinazione superiore a 75°; 
  3. Per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero
al fine di  garantire  il  rispetto  di  eventuali  norme  di  tutela
riguardanti l'immobile, e'  ammesso  il  ricorso  ad  apposite  scale
portatili,   costituenti    dotazione    permanente    dell'edificio,
solidamente vincolabili alla zona di sbarco  e  di  altezza  tale  da
sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, salvo  che  altri
dispositivi garantiscano una presa sicura all'operatore. In tali casi
nell'elaborato  tecnico  della  copertura   e'   indicato   il   vano
dell'edificio nel quale dette scale portatili sono custodite. 
  4.  Nei  casi  in  cui  sussistano  dimostrati   impedimenti   alla
realizzazione di percorsi  fissi  o  permanenti,  ovvero  laddove  la
realizzazione dei medesimi risulti in contrasto con norme  di  tutela
riguardanti l'immobile, devono essere individuati spazi in  grado  di
ospitare le soluzioni provvisorie prescelte. 
  5. Per il raggiungimento di accessi interni ed esterni  comportante
il superamento di un dislivello inferiore a 2 metri e' ammissibile il
ricorso ad idonee soluzioni temporanee. 
  6. I percorsi verticali con  esclusiva  funzione  di  accesso  alla
copertura devono  essere  muniti  di  sbarramento  che  ne  impedisca
l'utilizzo ai soggetti non autorizzati.