Art. 9 
 
                       Accessi alla copertura 
 
  1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od
esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un
operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. 
  2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche 
    a) ove sia costituito da una apertura verticale, la  stessa  deve
avere una larghezza libera minima di 0,70 metri ed un'altezza  libera
minima di 1,20 metri. Limitatamente agli interventi da  eseguirsi  su
edifi ci esistenti, qualora  per  dimostrati  impedimenti  di  natura
tecnica  ovvero  per  contrasto  con  norme  di  tutela   riguardanti
l'immobile non sia possibile garantire il rispetto  delle  dimensioni
minime prescritte e vi siano altresi' dimostrati  impedimenti  al  la
realizzazione di un accesso esterno conforme alle disposizioni di cui
al  presente  regolamento,  sono  ammesse  aperture   di   dimensioni
inferiori, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui  alla  lettera
b) e tali comunque da garantire il passaggio di persone e materiali; 
    b) ove sia costituito da una apertura orizzontale  od  inclinata,
la stessa  deve  essere  dimensionata  sui  prevedibili  ingombri  di
materiali ed utensili  da  trasportare;  se  di  forma  rettangolare,
l'apertura deve  avere  una  superfi  cie  libera  di  passaggio  non
inferiore a 0,50 metri quadrati,  con  lato  inferiore  di  larghezza
minima di 0,70 metri; 
    c) i serramenti delle aperture di accesso non  devono  presentare
parti taglienti o  elementi  sporgenti  ed  il  sistema  di  apertura
dell'anta deve essere agevole e sicuro; 
    d)  l'accesso  da  aperture  orizzontali  o  inclinate  non  deve
comportare la rimozione dell'anta dalla sede in cui e' inc  ernierata
allo stipite; il sistema di connessione dell'anta allo  stipite  deve
essere  tale  da  impedire  il  distacco  accidentale  dell'anta   in
posizione di  apertura;  l'anta  deve  inoltre  essere  provvista  di
meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso ed incontrollato
del soggetto che la apre. 
  3. Un accesso esterno deve essere inequivocabilmente  riconoscibile
per il raggiungimento di  sistemi  di  accesso  fissi,  permanenti  o
mobili.  Nelle  coperture  piane,  esso  deve  essere   adeguatamente
protetto da parapetti con cancelletto apribile verso l'interno  Nelle
coperture  inclinate,  esso  deve  essere  dotato  di  un  ancoraggio
facilmente raggiungibile al quale l'operatore, prima di accedere alla
copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione  individuale
e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto