Art. 2 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 1. All'art. 6, della legge regionale n. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 4 dopo le parole «pari opportunita'» sono aggiunte, in fine, le parole «e inviato alla Regione e alla Provincia»; b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.