Art. 2 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. All'art. 6, della legge regionale n. 40/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) al comma 4 dopo le parole «pari opportunita'»  sono  aggiunte,
in fine, le parole «e inviato alla Regione e alla Provincia»; 
    b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.