Art. 3 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 40/2005 1. All'art. 7, della legge regionale n. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale concede ai comuni singoli o associati, alle imprese e alle associazioni di cui al presente articolo, contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e di tutti gli altri interventi previsti dai commi 6 e 7.»; b) i commi 3 e 4 sono abrogati; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nell'assegnazione dei contributi e' data priorita' a: a) associazioni di Comuni; b) Comuni o Province che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza; c) interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 53/2000.»; d) al comma 6, le parole «La Regione inoltre concede» sono sostituite dalle seguenti «La Giunta regionale inoltre puo' concedere contributi, secondo le disponibilita' di bilancio»; e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La Giunta regionale concede contributi ai Comuni per promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche del tempo" con lo scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato, favorire l'estensione della solidarieta' nelle Comunita' locali e le prestazioni di mutuo aiuto ai sensi dell'art. 27 della legge n. 53/2000.»; f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per le finalita' di cui al comma 7, i contributi possono essere erogati ai Comuni che: a) promuovano e sostengano la costituzione di banche del tempo disponendo in loro favore l'utilizzo dei locali e degli strumenti; b) organizzino attivita' di promozione e informazione dell'attivita' svolta dalle banche del tempo; c) organizzino la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni delle banche del tempo.»; g) il comma 9 e' abrogato.