Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. All'art. 7, della legge regionale n. 40/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La Giunta regionale concede ai comuni  singoli  o  associati,
alle imprese  e  alle  associazioni  di  cui  al  presente  articolo,
contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione
dei piani territoriali degli orari e di tutti  gli  altri  interventi
previsti dai commi 6 e 7.»; 
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Nell'assegnazione dei contributi e' data priorita' a: 
      a) associazioni di Comuni; 
      b)  Comuni  o  Province   che   abbiano   attivato   forme   di
coordinamento e cooperazione con altri Enti locali  per  l'attuazione
di specifici piani di armonizzazione  degli  orari  dei  servizi  con
vasti bacini di utenza; 
      c) interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma
2, della legge n. 53/2000.»; 
    d) al comma 6,  le  parole  «La  Regione  inoltre  concede»  sono
sostituite dalle seguenti «La Giunta regionale inoltre puo' concedere
contributi, secondo le disponibilita' di bilancio»; 
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7.  La  Giunta  regionale  concede  contributi  ai  Comuni   per
promuovere la costituzione di  associazioni  denominate  "banche  del
tempo" con lo scopo di favorire lo scambio di  servizi  di  vicinato,
favorire l'estensione della solidarieta' nelle Comunita' locali e  le
prestazioni di mutuo aiuto ai  sensi  dell'art.  27  della  legge  n.
53/2000.»; 
    f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. Per le finalita' di cui al  comma  7,  i  contributi  possono
essere erogati ai Comuni che: 
      a) promuovano e sostengano la costituzione di banche del  tempo
disponendo in loro favore l'utilizzo dei locali e degli strumenti; 
      b)  organizzino  attivita'   di   promozione   e   informazione
dell'attivita' svolta dalle banche del tempo; 
      c)  organizzino  la  formazione  dei  soggetti  aderenti   alle
associazioni delle banche del tempo.»; 
    g) il comma 9 e' abrogato.