Art. 4 
 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. All'art. 8, della legge regionale n. 40/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole «comitato  di  esperti»  sono  sostituite
dalle seguenti «comitato interdirezionale»; 
    b) il comma 4 e' abrogato.