Art. 4 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 40/2005 1. All'art. 8, della legge regionale n. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «comitato di esperti» sono sostituite dalle seguenti «comitato interdirezionale»; b) il comma 4 e' abrogato.