Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 10/2004 1. Il comma 5, dell'art. 18, della legge regionale n. 10/2004 (Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), e' abrogato. 2. Alla lettera c), del comma 1, dell'art. 19, della legge regionale n. 10/2004 le parole «e deve essere restituito entro il 15 marzo, alla Provincia che lo ha rilasciato» sono soppresse. 3. Al comma 2, dell'art. 19, della legge regionale n. 10/2004 le parole «e della restituzione del tesserino venatorio precedentemente rilasciato» sono soppresse. 4. Al comma 4, dell'art. 28 della legge regionale n. 10/2004 le parole «contestualmente alla riconsegna del tesserino regionale che deve avvenire» sono soppresse. 5. La lettera a), del comma 4, dell'art. 53, della legge regionale n. 10/2004 e' abrogata. 6. Al comma 2, dell'art. 58, della legge regionale n. 10/2004 le parole «; detto tesserino va riconsegnato all'Amministrazione Provinciale che ha provveduto al rilascio alla fine del periodo di permanenza in Regione e comunque entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno» sono soppresse.