Art. 4 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 10/2004 
 
  1. Il comma 5, dell'art.  18,  della  legge  regionale  n.  10/2004
(Normativa organica  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  la
protezione   della   fauna   selvatica   omeoterma   e   la    tutela
dell'ambiente), e' abrogato. 
  2. Alla  lettera  c),  del  comma  1,  dell'art.  19,  della  legge
regionale n. 10/2004 le parole «e deve essere restituito entro il  15
marzo, alla Provincia che lo ha rilasciato» sono soppresse. 
  3. Al comma 2, dell'art. 19, della legge regionale  n.  10/2004  le
parole «e della restituzione del tesserino venatorio  precedentemente
rilasciato» sono soppresse. 
  4. Al comma 4, dell'art. 28 della legge  regionale  n.  10/2004  le
parole «contestualmente alla riconsegna del tesserino  regionale  che
deve avvenire» sono soppresse. 
  5. La lettera a), del comma 4, dell'art. 53, della legge  regionale
n. 10/2004 e' abrogata. 
  6. Al comma 2, dell'art. 58, della legge regionale  n.  10/2004  le
parole  «;  detto  tesserino  va   riconsegnato   all'Amministrazione
Provinciale che ha provveduto al rilascio alla fine  del  periodo  di
permanenza in Regione e comunque entro e non oltre  il  15  marzo  di
ogni anno» sono soppresse.