Art. 12 Modifiche all'art. 14 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 1. Il comma 1, dell'art. 14, della L.R. 39/2012 e' sostituito dal seguente: "1. I corsi relativi alle attivita' formative, previsti dalla presente legge, sono svolti dal Collegio regionale dei maestri di sci.". 2. Al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 39/2012 le parole "sentita la Direzione regionale competente." sono soppresse.