Art. 12 
 
       Modifiche all'art. 14 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 
 
  1. Il comma 1, dell'art. 14, della L.R. 39/2012 e'  sostituito  dal
seguente: 
    "1. I corsi relativi alle  attivita'  formative,  previsti  dalla
presente legge, sono svolti dal Collegio  regionale  dei  maestri  di
sci.". 
  2. Al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 39/2012 le parole "sentita la
Direzione regionale competente." sono soppresse.