Art. 14 
 
       Modifiche all'art. 18 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 
 
  1. Il comma 2, dell'art. 18 della L.R. 39/2012 e' abrogato. 
  2.  Al  comma  3,  dell'art.  18,  della  L.R.  39/2012  le  parole
"L'istanza" sono sostituite con le seguenti parole  "La  segnalazione
certificata di inizio attivita'". 
  3.  Al  comma  4,  dell'art.  18,  della  L.R.  39/2012  le  parole
"L'istanza" sono sostituite con le seguenti parole  "La  segnalazione
certificata di inizio attivita'". 
  4. Il comma 9, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 e' abrogato. 
  5. Il comma 10, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 e' abrogato. 
  6. Il comma 12, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 e' sostituito  dal
seguente: 
    "12. Le scuole di sci entro e non oltre  il  trenta  novembre  di
ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente competente ed  al
Collegio Regionale,  esclusivamente  le  variazioni  che  interessano
l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed  il
recapito, gli  estremi  del  rinnovo  della  polizza  assicurativa  e
contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del  Direttore,
che i maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola
con la normativa sull'insegnamento e non  sono  componenti  di  altre
scuole.". 
  7. Il comma 14, dell'art. 18 della L.R. 39/2012 e'  sostituito  dal
seguente: 
    "14. Il comune territorialmente competente per  le  attivita'  di
vigilanza e controllo sul corretto  e  regolare  funzionamento  delle
scuole sci si avvale del Collegio regionale.".