Art. 14 Modifiche all'art. 18 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 1. Il comma 2, dell'art. 18 della L.R. 39/2012 e' abrogato. 2. Al comma 3, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 le parole "L'istanza" sono sostituite con le seguenti parole "La segnalazione certificata di inizio attivita'". 3. Al comma 4, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 le parole "L'istanza" sono sostituite con le seguenti parole "La segnalazione certificata di inizio attivita'". 4. Il comma 9, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 e' abrogato. 5. Il comma 10, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 e' abrogato. 6. Il comma 12, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 e' sostituito dal seguente: "12. Le scuole di sci entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole.". 7. Il comma 14, dell'art. 18 della L.R. 39/2012 e' sostituito dal seguente: "14. Il comune territorialmente competente per le attivita' di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci si avvale del Collegio regionale.".