Art. 17 Modifica all'art. 22 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 1. Il comma 1, dell'art. 22, della L.R. 39/2012 e' sostituito dal seguente: "1. La vigilanza sull'esercizio della professione di Maestro di Sci e sulle attivita' svolte dalle Scuole di Sci e' assicurata dalle Autorita' di cui all'art. 21, comma 7 e dal Collegio Regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.".