Art. 17 
 
        Modifica all'art. 22 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 
 
  1. Il comma 1, dell'art. 22, della L.R. 39/2012 e'  sostituito  dal
seguente: 
    "1. La vigilanza sull'esercizio della professione di  Maestro  di
Sci e sulle attivita' svolte dalle Scuole di Sci e' assicurata  dalle
Autorita' di cui all'art. 21, comma 7 e dal Collegio Regionale, senza
nuovi oneri a carico del bilancio regionale.".