Art. 20 
 
        Modifica all'art. 27 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 
 
  1. Dopo il comma 1, dell'art. 27, della L.R. 39/2012 e' inserito il
seguente comma: 
    "1 bis. La L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della  scuola
per  le  professioni  di  montagna  presso  il  Centro  regionale  di
formazione  professionale  di  Sulmona)  e'  abrogata.  Il  personale
assegnato alla Scuola per le professioni  di  montagna,  assunto  con
contratto a tempo indeterminato a seguito  di  procedure  concorsuali
pubbliche, torna nella disponibilita' della dotazione organica  della
Giunta regionale.".