Art. 20 Modifica all'art. 27 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 1. Dopo il comma 1, dell'art. 27, della L.R. 39/2012 e' inserito il seguente comma: "1 bis. La L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per le professioni di montagna presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona) e' abrogata. Il personale assegnato alla Scuola per le professioni di montagna, assunto con contratto a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali pubbliche, torna nella disponibilita' della dotazione organica della Giunta regionale.".