Art. 25 Modifiche all'art. 28 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 1. Il comma 1, dell'art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 e' sostituito dal seguente: "1. I corsi relativi alle attivita' formative di cui alla presente legge sono organizzati e svolti dal Collegio Regionale delle Guide Alpine. La quota di partecipazione ai corsi e' stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide alpine ed e' commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.". 2. Il comma 4, dell'art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 e' abrogato.