Art. 25 
 
      Modifiche all'art. 28 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 
 
  1. Il comma 1, dell'art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 e'
sostituito dal seguente: 
    "1. I  corsi  relativi  alle  attivita'  formative  di  cui  alla
presente legge sono organizzati e svolti dal Collegio Regionale delle
Guide Alpine. La quota di partecipazione ai corsi e' stabilita  dalla
Giunta regionale su  proposta  del  Collegio  regionale  delle  guide
alpine ed e' commisurata agli obblighi previsti  per  lo  svolgimento
degli stessi.". 
  2. Il comma 4, dell'art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 e'
abrogato.