Art. 2 Competenze del Consiglio regionale 1. In conformita' all'art. 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva con propria deliberazione: a) le linee guida per la predisposizione di un piano industriale triennale relative ai costi complessivi delle societa' e alle attivita' specifiche che la Regione intende affidare, quali programmi operativi regionali, progetti di ricerca e sviluppo, assistenza tecnica, coordinamento, rapporti con enti e universita', presenza sul territorio, con indicazione delle relative risorse economiche a copertura dei costi e degli ambiti di intervento prioritari della nuova struttura societaria, con specifica attenzione: 1) agli incentivi alle imprese; 2) all'accesso al credito da parte del sistema delle piccole e medie imprese (PMI); 3) all'utilizzo dei fondi europei in ordine alla nuova programmazione 2014-2020; 4) al rispetto, in esito al processo di riorganizzazione degli uffici e delle strutture amministrative di Sviluppo Lazio S.p.A. e delle societa' eventualmente dalla stessa controllate, del limite massimo di una unita' di personale dirigente a tempo indeterminato per ogni trenta unita' di personale impiegatizio a tempo indeterminato; 5) alla spesa annua per consulenze e professionisti esterni, la quale non deve superare il 10 per cento del totale dei costi aziendali per il personale; 6) alle modalita' operative per rendere piu' efficace l'attivita' di Sviluppo Lazio S.p.A., la quale, tenuto conto delle peculiarita' di ogni territorio, ridefinisce la propria articolazione organizzativa e funzionale sull'intero territorio sulla base di programmi ed interventi diretti a favorire la competitivita' delle imprese e dei territori, prevedendo a tal fine l'istituzione di un'apposita sezione destinata alla gestione del credito e delle garanzie; b) le linee guida per le modifiche dello Statuto di Sviluppo Lazio S.p.A. al fine di consentire alla stessa di svolgere le attivita' successive al processo di incorporazione.