Art. 3 
 
                  Competenze della Giunta regionale 
 
  1. Per il conseguimento delle  finalita'  di  cui  all'art.  1,  la
Giunta regionale definisce  con  una  o  piu'  deliberazioni,  previo
parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in  materia
di bilancio, partecipazione,  demanio  e  patrimonio,  programmazione
economico-finanziaria  e  di  agricoltura,  artigianato,   commercio,
formazione  professionale,  innovazione,  lavoro,  piccola  e   media
impresa, ricerca e sviluppo economico: 
    a) il cronoprogramma delle procedure di riordino  delle  societa'
regionali di cui alla presente legge, che consentira' il monitoraggio
continuo del processo di razionalizzazione; 
    b) le modalita' operative per il trasferimento a  Sviluppo  Lazio
S.p.A. dei fondi speciali disciplinati da specifiche leggi regionali,
affidati in gestione alle  societa'  Fi.la.s.  S.p.A.,  B.I.C.  Lazio
S.p.A. e Unionfidi Lazio S.p.A.; 
    c) i criteri e le modalita' per l'affidamento di fondi a  gestori
privati da parte di Sviluppo Lazio S.p.A. 
  2. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n.  4/2013,
il personale  non  dirigenziale  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato di Unionfidi  Lazio  S.p.A.,  Fi.la.s.  S.p.A.,  B.I.C.
Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. e'  collocato  in  Sviluppo
Lazio S.p.A., nel rispetto dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990,
n.  428  (Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'  europee)  e  successive
modifiche nonche' dell'ulteriore normativa statale vigente, ovvero su
base volontaria in altre societa' a controllo  regionale,  consultate
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, purche'  le
predette societa' non siano sottoposte a liquidazione o a progetti di
cessione aziendale.