Art. 3 Competenze della Giunta regionale 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Giunta regionale definisce con una o piu' deliberazioni, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria e di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico: a) il cronoprogramma delle procedure di riordino delle societa' regionali di cui alla presente legge, che consentira' il monitoraggio continuo del processo di razionalizzazione; b) le modalita' operative per il trasferimento a Sviluppo Lazio S.p.A. dei fondi speciali disciplinati da specifiche leggi regionali, affidati in gestione alle societa' Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A. e Unionfidi Lazio S.p.A.; c) i criteri e le modalita' per l'affidamento di fondi a gestori privati da parte di Sviluppo Lazio S.p.A. 2. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2013, il personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato di Unionfidi Lazio S.p.A., Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. e' collocato in Sviluppo Lazio S.p.A., nel rispetto dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee) e successive modifiche nonche' dell'ulteriore normativa statale vigente, ovvero su base volontaria in altre societa' a controllo regionale, consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, purche' le predette societa' non siano sottoposte a liquidazione o a progetti di cessione aziendale.