Art. 4 
 
Sostituzione dell'art. 68 della legge regionale 28 dicembre 2006,  n.
  27,  relativo  al  Fondo  unico  per   le   attivita'   produttive.
  Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni 
 
  1.  L'art.  68  della  legge  regionale  n.  27/2006  e  successive
modifiche e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 68 
 
 
           Fondo regionale per le piccole e medie imprese 
 
  1. Al fine di finanziare gli interventi tesi a  favorire  l'accesso
al credito e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo  dell'attivita'
imprenditoriale nel Lazio, e' istituito un apposito fondo  denominato
"Fondo regionale per le piccole e medie imprese". 
  2. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  1,  nel
rispetto dei  principi  di  efficienza  ed  efficacia  dell'attivita'
amministrativa nonche' degli obblighi di  pubblicita'  e  trasparenza
previsti dalla normativa vigente, il Consiglio regionale, con propria
deliberazione,  su  proposta  della  Giunta  regionale,  approva,  in
coerenza con la programmazione europea  in  materia  di  politica  di
coesione,  un  piano  contenente  gli  obiettivi   prioritari   degli
interventi, i criteri e le modalita'  operative  per  l'utilizzo  del
Fondo regionale per le piccole e medie imprese, nonche'  la  relativa
ripartizione delle risorse. 
  3.  Alla  dotazione  finanziaria  del  fondo  di  cui  al  comma  1
concorrono le residue disponibilita' del Fondo rotativo per le PMI di
cui all'art. 67, nonche' le residue disponibilita' destinate: 
    a) al finanziamento degli incentivi per la riqualificazione e  il
potenziamento degli apparati  di  sicurezza  nelle  piccole  e  medie
imprese commerciali ai sensi dell'art. 74  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2003»); 
    b) al finanziamento del concorso  finanziario  per  l'adeguamento
alle norme antifumo di  cui  all'art.  7  della  legge  regionale  17
febbraio 2005, n. 9  (Legge  finanziaria  regionale  per  l'esercizio
2005) e successive modifiche; 
    c) al finanziamento dei progetti di cui alla legge  regionale  19
dicembre  2001,  n.  36  (Norme  per  l'incremento   dello   sviluppo
economico, della  coesione  sociale  e  dell'occupazione  nel  Lazio.
Individuazione e organizzazione dei sistemi  produttivi  locali,  dei
distretti  industriali  e  delle  aree  laziali  di  investimento)  e
successive modifiche; 
    d) al sostegno al credito alle imprese del Lazio di cui  all'art.
20 della legge regionale n. 9/2005 e successive modifiche. 
  4. A decorrere dall'anno 2015 al rifinanziamento del Fondo  di  cui
al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma  3,  lettera  c),
della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme  in  materia  di
programmazione, bilancio e contabilita' della Regione)  e  successive
modifiche.». 
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  Sviluppo  Lazio   S.p.A
sottoscrive apposita convenzione con la Regione in linea  con  quanto
disposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a). 
  3. Nelle leggi regionali che prevedono fondi speciali  affidati  in
gestione a Fi.la.s. S.p.A.,  B.I.C.  Lazio  S.p.A.,  Unionfidi  Lazio
S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A., i riferimenti a queste  societa'
devono intendersi effettuati a  Sviluppo  Lazio  S.p.A.  a  decorrere
dalla data di perfezionamento del trasferimento delle attivita'. 
  4. Le societa' Fi.la.s.  S.p.A.,  B.I.C.  Lazio  S.p.A.,  Unionfidi
Lazio  S.p.A.  e  Banca  Impresa  Lazio  S.p.A.  cessano  la  propria
operativita' all'atto del  perfezionamento  del  trasferimento  delle
attivita' a Sviluppo Lazio S.p.A. 
  5. I riferimenti presenti nelle leggi regionali  ed  in  ogni  atto
ufficiale regionale all'Agenzia regionale per gli investimenti  e  lo
sviluppo  del  Lazio  -  Sviluppo  Lazio  S.p.A.  devono   intendersi
effettuati alla nuova denominazione sociale  della  stessa,  definita
con deliberazione della Giunta regionale. 
  6. A decorrere dalla data  del  perfezionamento  del  trasferimento
delle attivita' di cui al comma 4 sono abrogati: 
    a) la legge regionale 3 aprile  1990,  n.  35  (Promozione  della
costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio); 
    b) la legge regionale 10 febbraio 1995, n.  4  (Testo  unico  con
modificazioni  e  integrazioni  delle  disposizioni  concernenti   la
Fi.La.S. S.p.A. «Finanziaria laziale di sviluppo»); 
    c) l'art. 12 della  legge  regionale  21  dicembre  1996,  n.  59
(Assestamento del bilancio di  previsione  della  Regione  Lazio  per
l'anno finanziario 1996); 
    d) gli articoli 49 e 52 della legge regionale 22 maggio 1997,  n.
11  (Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del  bilancio  di
previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997); 
    e) l'art.  54  della  legge  regionale  18  maggio  1998,  n.  14
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998); 
    f)  l'art.  22  della  legge  regionale  7  giugno  1999,  n.   6
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999); 
    g) l'art. 22 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7  (Bilancio
di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999); 
    h) l'art.  28  della  legge  regionale  10  maggio  2001,  n.  10
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione
Lazio per l'esercizio finanziario 2001); 
    i) la legge regionale 30 dicembre 2003, n. 44 (Modifiche all'art.
52  della  legge  regionale  22  maggio  1997,  n.  11  «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione
Lazio per l'esercizio finanziario 1997»); 
    l) l'art. 44  della  legge  regionale  27  febbraio  2004,  n.  3
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004); 
    m) i commi 83 e 84 dell'art. 1 della legge  regionale  13  agosto
2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla  legge  di  assestamento  di
bilancio 2011-2013). 
  7. Sono abrogate, dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, le seguenti disposizioni: 
    a) l'art.  24  della  legge  regionale  12  gennaio  2001,  n.  2
(Assestamento del bilancio di  previsione  della  Regione  Lazio  per
l'esercizio finanziario 2000); 
    b) l'art. 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge
finanziaria regionale  per  l'esercizio  2007),  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 1 del presente articolo; 
    c) l'art. 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2008). 
  8. Al numero 4 della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge
regionale 6  agosto  2007,  n.  15  (Assestamento  e  variazione  del
bilancio di previsione della Regione  Lazio  per  l'anno  finanziario
2007)  le  parole  da:  «nelle  societa'»  a:  «sopra  citate»   sono
sostituite   dalle   seguenti:   «nella   societa'   Interporto    di
Civitavecchia  piattaforma  logistica  (ICPL)  S.p.A.  ad  un  prezzo
corrispondente al valore del patrimonio netto  della  societa'  sopra
citata».