Art. 4 Sostituzione dell'art. 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al Fondo unico per le attivita' produttive. Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni 1. L'art. 68 della legge regionale n. 27/2006 e successive modifiche e' sostituito dal seguente: «Art. 68 Fondo regionale per le piccole e medie imprese 1. Al fine di finanziare gli interventi tesi a favorire l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attivita' imprenditoriale nel Lazio, e' istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per le piccole e medie imprese". 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'attivita' amministrativa nonche' degli obblighi di pubblicita' e trasparenza previsti dalla normativa vigente, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, approva, in coerenza con la programmazione europea in materia di politica di coesione, un piano contenente gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri e le modalita' operative per l'utilizzo del Fondo regionale per le piccole e medie imprese, nonche' la relativa ripartizione delle risorse. 3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 concorrono le residue disponibilita' del Fondo rotativo per le PMI di cui all'art. 67, nonche' le residue disponibilita' destinate: a) al finanziamento degli incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ai sensi dell'art. 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2003»); b) al finanziamento del concorso finanziario per l'adeguamento alle norme antifumo di cui all'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche; c) al finanziamento dei progetti di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche; d) al sostegno al credito alle imprese del Lazio di cui all'art. 20 della legge regionale n. 9/2005 e successive modifiche. 4. A decorrere dall'anno 2015 al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche.». 2. Per lo svolgimento delle attivita' Sviluppo Lazio S.p.A sottoscrive apposita convenzione con la Regione in linea con quanto disposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a). 3. Nelle leggi regionali che prevedono fondi speciali affidati in gestione a Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A., i riferimenti a queste societa' devono intendersi effettuati a Sviluppo Lazio S.p.A. a decorrere dalla data di perfezionamento del trasferimento delle attivita'. 4. Le societa' Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. cessano la propria operativita' all'atto del perfezionamento del trasferimento delle attivita' a Sviluppo Lazio S.p.A. 5. I riferimenti presenti nelle leggi regionali ed in ogni atto ufficiale regionale all'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. devono intendersi effettuati alla nuova denominazione sociale della stessa, definita con deliberazione della Giunta regionale. 6. A decorrere dalla data del perfezionamento del trasferimento delle attivita' di cui al comma 4 sono abrogati: a) la legge regionale 3 aprile 1990, n. 35 (Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio); b) la legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4 (Testo unico con modificazioni e integrazioni delle disposizioni concernenti la Fi.La.S. S.p.A. «Finanziaria laziale di sviluppo»); c) l'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996); d) gli articoli 49 e 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997); e) l'art. 54 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998); f) l'art. 22 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999); g) l'art. 22 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999); h) l'art. 28 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001); i) la legge regionale 30 dicembre 2003, n. 44 (Modifiche all'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997»); l) l'art. 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004); m) i commi 83 e 84 dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013). 7. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni: a) l'art. 24 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000); b) l'art. 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo; c) l'art. 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008). 8. Al numero 4 della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007) le parole da: «nelle societa'» a: «sopra citate» sono sostituite dalle seguenti: «nella societa' Interporto di Civitavecchia piattaforma logistica (ICPL) S.p.A. ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto della societa' sopra citata».