(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 102 - Supplemento n. 1) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifica dell'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 1. All'allegato A, Titolo «Segretariato Generale»: dopo le parole: «Elenco delle strutture che compongono il Segretariato Generale» viene inserita la seguente struttura: 12. AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI FESR E FSE COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA L'Autorita' di Audit della Regione Lazio (AdA) designata dalla Regione per i Programmi Operativi dell'obiettivo convergenza della Programmazione 2007-2013 POR FESR e POR FSE (PO), e' una struttura gerarchicamente e funzionalmente indipendente ed autonoma sia dall'Autorita' di Gestione, sia dall'Autorita' di Certificazione. L'AdA riferisce della sua attivita' ai vertici dell'Amministrazione in modo da assicurare in ogni momento la conoscenza da parte dei vertici stessi del livello di rischio/criticita' riguardanti l'attuazione dei PO per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti. L'indipendenza dell'Autorita' di Audit nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'art. 58 del Reg (CE) n. 1083/2006, e' garantita dalla collocazione della stessa all'interno del Segretariato della Giunta regionale e dalla dotazione delle risorse strumentali e finanziarie idonee ad esercitare le funzioni di audit in autonomia L'Autorita' di Audit e' responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. L'Autorita' di Audit adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalita' attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006. In particolare, essa e' incaricata dei compiti seguenti: a) garantire che le attivita' di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo; b) garantire che le attivita' di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate; c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attivita' di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attivita' di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attivita' di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attivita' siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione; d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015: 1. presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attivita' di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del Programma Operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del Programma; 2. formulare un parere, in base ai controlli ed alle attivita' di audit effettuati sotto la propria responsabilita', in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimita' e regolarita' delle transazioni soggiacenti; 3. presentare, nei casi previsti dall'art. 88 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimita' e la regolarita' della spesa in questione; e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validita' della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimita' e la regolarita' delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese accompagnata da un rapporto di controllo finale. L'Autorita' di Audit assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione internazionalmente riconosciuti.