Allegato Regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 103-octodecies del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008. Art. 1. Finalita' e oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 103-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, nonche' in conformita' al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti). 2. Il regime di sostegno previsto dal presente regolamento e' concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitivita' dei produttori di uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della regione Friuli-Venezia Giulia alla meccanizzazione parziale o totale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attivita' sperimentali, e che ha costituito fascicolo aziendale; b) potenziale viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varieta' classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati; c) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore; d) diritto in portafoglio: il diritto di reimpianto derivante da un precedente estirpo e il diritto di nuovo impianto assegnato all'azienda; e) campagna: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo; f) unita' arborea (UNAR): superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto; nel caso trovi applicazione il sistema catastale tavolare si fa riferimento al numero della particella; g) superficie vitata: la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla meta' della distanza tra i filari, come stabilito dall'art. 75 del regolamento (CE) 555/2008; h) vigneto: la superficie vitata continua costituita da una o piu' unita' arboree realizzata in corpo unico, separata da altre superfici vitate tramite aree di servizio, la cui conduzione e' posta in capo esclusivamente all'azienda beneficiaria; i) vitigni autoctoni: le varieta' in cui l'origine e' indicata come autoctona nel decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varieta' di viti per uve da vino coltivabili nella regione Friuli-Venezia Giulia); j) resa di produzione: resa massima prevista dal disciplinare di produzione nel caso di vigneto a denominazioni di origine (DO) o a indicazione geografica protetta (IGP); per le unita' arboree le cui uve sono destinate alla produzione di vini senza denominazioni di origine protetta (DOP) e senza IGP o varietali, la resa massima e' quella della IGP avente massimale piu' alto tra quelli riconosciuti in regione; qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita; k) giovane agricoltore: il soggetto di eta' compresa fra i 18 e i 40 anni con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale o amministratore di impresa agricola alla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero di coadiuvante familiare della stessa impresa agricola richiedente, purche' iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU); il limite di eta' si intende superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno; l) imprenditore agricolo professionale: il soggetto in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38); m) viticoltura meccanizzata: la realizzazione di un vigneto attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, con esclusione, ai soli fini del finanziamento, di quella in cemento, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in modo da consentire le principali operazioni colturali e la razionalizzazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, della potatura e della vendemmia con l'utilizzo di idonee macchine agricole; n) rittochino: sistemazione dei terreni in pendio con i filari orientati il piu' possibile vicino alle linee di massima pendenza; o) pendenza: rapporto espresso in termini di percentuale, tra la distanza in verticale tra il punto piu' alto e il punto piu' basso del vigneto e la loro distanza in orizzontale; p) zone a valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino, con pendenza compresa tra il 15 e il 30 per cento; q) zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino, con pendenza superiore al 30 per cento. Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino e coloro che detengono diritti di reimpianto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, possono beneficiare dell'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dal presente regolamento. Art. 4. Presentazione delle domande 1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalita' e le prescrizioni contenute nel bando di cui all'art. 9, i seguenti soggetti: a) imprenditori agricoli singoli o associati; b) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente; c) cooperative agricole; d) societa' di persone e di capitali esercitanti attivita' agricola; e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica. 2. Le domande, con in allegato il piano di ristrutturazione e riconversione, sono presentate: a) in forma individuale, da parte di una singola azienda; b) in forma collettiva, da parte di non meno di cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune; c) in forma associativa, da parte di non meno di dieci aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune. 3. Le domande di cui al comma 2, lettere b) e c), sono compilate dai soggetti indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), da professionisti abilitati o da organizzazioni di categoria. Art. 5. Aree d'intervento e superficie vitata minima 1. Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica protetta, con esclusione delle aree demaniali. 2. La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda e' pari ad un ettaro. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficolta' orografiche e pedologiche o da peculiarita' catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali e Collio, a 0,2 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Carso e Ramandolo, e, al fine di favorire la presentazione delle domande in forma collettiva e associativa nelle restanti zone del territorio regionale, a 0,5 ettari nel caso di domande presentate nella forma di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c). 4. Al fine di evitare l'aumento del potenziale produttivo in conformita' all'art. 85-decies, paragrafo 5, secondo periodo, del regolamento (CE) 1234/2007 e all'art. 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) 555/2008, nell'esercizio di diritti di reimpianto trasferiti da un'altra azienda, se i trasferimenti sono effettuati da una superficie non irrigua ad una superficie irrigua o da una superficie irrigua ad una non irrigua, si applica, rispettivamente, una riduzione o un aumento di superficie pari al 10 per cento. Art. 6. Azioni ammissibili 1. Sono ammissibili le seguenti azioni previste dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013: a) riconversione varietale del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio; b) ristrutturazione del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio; c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. 2. L'azione di cui alla lettera c) e' ammessa solo se abbinata all'azione di cui alle lettere a) o b). 3. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varieta' e secondo lo stesso sistema di allevamento. Art. 7. Spese ammissibili e ammontare dell'aiuto 1. Anche al fine della demarcazione con i programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti e' concesso come aiuto sui costi effettivi d'impianto relativi alle operazione previste nell'allegato II del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, e non supera il 50 per cento dei costi medesimi. I costi sostenuti per la realizzazione del piano sono ammissibili nei limiti del prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale e con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dai beneficiari nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande. 3. E' ammesso l'utilizzo di materiale usato ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; sono ammissibili le spese sostenute per la posa in opera del materiale usato e non il valore del medesimo e non sono ammissibili le spese di acquisto e posa di paleria in cemento. 4. L'aiuto non puo' superare l'importo massimo per ettaro di superficie vitata pari a euro: a) 22.000 per i vigneti ubicati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica; b) 16.000 per i vigneti ubicati in zone a valenza ambientale e paesaggistica; c) 15.000 per tutti gli altri vigneti. 5. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al comma 4, l'aiuto massimo erogabile per ogni singola domanda e' fissato in 120.000 euro. Art. 8. Requisiti di ammissibilita' ed esclusioni 1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, il produttore presenta i seguenti requisiti: a) e' iscritto al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); b) possiede un fascicolo aziendale validato nel quale ha dichiarato tutte le superfici di cui dispone, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno; c) conduce con titolo idoneo le particelle catastali interessate dal piano; il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di contributo, allega il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari; d) possiede in alternativa tra loro: 1) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale; 2) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato; in tale caso il procedimento amministrativo di trasferimento del diritto e' completato positivamente dalla Regione competente prima della valutazione di ammissibilita' al pagamento della domanda di aiuto; 3) uno schedario viticolo in cui sono gia' inclusi i diritti in portafoglio che originano la ristrutturazione e riconversione, o la comunicazione di estirpo presentata alla struttura regionale competente, in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto per ristrutturazione e riconversione; e) possiede un potenziale viticolo aziendale: 1) nel caso di piano in forma individuale, non inferiore a 3 ettari, ovvero a 2 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso; 2) nel caso di piano in forma collettiva, non inferiore a 2 ettari, ovvero a 1 ettaro nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso; 3) nel caso di piano in forma associativa, non superiore a 5 ettari. 2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle effettive esigenze del mercato vitivinicolo regionale, ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse: a) le seguenti varieta': Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbeck, Malvasia istriana, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Glera, Sauvignon, Schioppettino, Sciaglin, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska; b) le seguenti forme di allevamento: Guyot, Doppio capovolto, Cordone speronato e Cortina semplice per tutte le varieta' di cui alla lettera a), cui si aggiungono, limitatamente alla varieta' Glera, le forme Silvoz e Friuli ex Casarsa. 3. L'insieme delle superfici da ristrutturare e riconvertire all'interno di un piano: a) non e' inferiore a 15 ettari, nel caso di piano in forma collettiva; b) non e' superiore a 50 ettari, nel caso di piano in forma associativa. 4. E' escluso dal regime di sostegno il produttore che: a) utilizza diritti in portafoglio derivanti da altre misure per le quali il beneficiario ha ricevuto un contributo; b) utilizza materiale vivaistico prodotto in difformita' alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite; c) realizza il reimpianto del vigneto con una densita' di ceppi inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione; d) ha ricevuto contributi per la ristrutturazione e riconversione ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, riferiti alla stessa superficie vitata e per i quali non sia ancora ultimato, alla data di presentazione della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dai medesimi regolamenti; e) ha ricevuto contributi per il regime di estirpazione dei vigneti con premi previsti dall'art. 67 del regolamento (CE) 555/2008; f) alla data della domanda non ha regolarizzato eventuali violazioni in materia di potenziale viticolo. Art. 9. Bando 1. La struttura regionale competente emana annualmente con decreto del Direttore il bando, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente regolamento, in conformita' alle istruzioni operative emanate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA). Art. 10. Attribuzione dei punteggi e graduatoria 1. I punteggi per la valutazione delle domande sono assegnati dalla struttura regionale competente, con riferimento al miglioramento della qualita' della produzione, agli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore, con le seguenti modalita': a) presenza di un giovane agricoltore: punti 40; il giovane agricoltore, qualora inserito in piu' compagini societarie, puo' apportare il punteggio ad una sola di esse; b) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 60; c) produttore che non ha beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione nelle ultime cinque campagne vitivinicole: punti 100; d) vigneti realizzati con forma di allevamento a Guyot e a Cordone speronato: punti 20; e) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali, Collio, Carso e Ramandolo con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 5.000: punti 100; f) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine diverse da quelle di cui alla lettera e) con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 4.000: punti 90; g) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine con vitigni iscrivibili alle rispettive denominazioni di origine: punti 40. h) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per cento della superficie agricola aziendale utilizzata (SAU): punti 40; ai soli fini dell'attribuzione del punteggio si considerano vitate anche le superfici non vitate al momento della domanda ma corredate da diritti di origine aziendale; i) azienda aderente al sistema di qualita' nazionale di produzione integrata disciplinato dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008, ovvero azienda che svolge le proprie attivita' secondo le procedure definite dallo standard GLOBALGAP: punti 30; j) azienda biologica o azienda in fase di riconversione che applica sull'intera superficie vitata aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: punti 100; k) vigneti realizzati con il vitigno Malvasia istriana e con i vitigni autoctoni Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Schioppettino, Sciaglin, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska: punti 100; l) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza compresa tra il 15 e il 30 per cento: punti 100; m) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza superiore al 30 per cento: punti 150; n) singole domande in caso di piano presentato in forma collettiva o associativa: punti 20. 2. I punteggi riferiti al comma 1, lettere d), e), f,) g), k), l) e m) sono attributi se gli impianti sono realizzati con le specifiche caratteristiche previste per una superficie superiore al 50 per cento della superficie vitata riconvertita e ristrutturata. 3. La graduatoria delle domande e' data dalla somma dei punteggi di cui al comma 1. 4. A parita' di punteggio e' attribuita priorita' al richiedente piu' giovane. 5. La struttura regionale competente redige e approva, in via preliminare alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in base ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 4. L'ammissibilita' delle domande viene comunicata ai beneficiari. 6. La graduatoria, contenente anche gli importi ripartiti a titolo di aiuto, e l'elenco delle domande non ammesse, sono approvati con decreto del Direttore della struttura regionale competente e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. Art. 11. Riparto delle risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie annualmente previste per la campagna per il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono ripartite dalla struttura regionale competente in base alla graduatoria di cui all'art. 10, comma 6, fino a esaurimento delle risorse stesse. 2. Qualora a seguito di rimodulazioni tra le misure del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo o di ulteriori assegnazioni ministeriali si rendano disponibili ulteriori risorse, la graduatoria puo' essere ulteriormente scorsa. Art. 12. Erogazione dell'aiuto 1. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati da AgEA al singolo beneficiario in unica soluzione e in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, a condizione che l'esecuzione degli stessi sia iniziata e che sia presentata garanzia fideiussoria a favore di AgEA secondo lo schema e le modalita' predisposte dalla medesima, per un importo pari al 120 per cento dell'anticipo. Art. 13. Inizio e conclusione dei lavori 1. I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono iniziati anteriormente alla presentazione della garanzia fideiussoria finalizzata all'ottenimento dell'anticipo dell'aiuto di cui all'art. 12 e sono conclusi entro la fine della seconda campagna successiva al pagamento dell'anticipo, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008. Art. 14. Verifiche finali e rendicontazione 1. Entro il termine perentorio di ultimazione dei lavori di cui all'art. 13, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente la domanda di collaudo e di svincolo della garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla medesima struttura regionale e corredata di: a) fatture in originale dei materiali e delle barbatelle, nonche' dei lavori e servizi acquisiti; b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario o assegno circolare o bancario non trasferibili; in caso di pagamento con assegno, e' presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non e' riconosciuto; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad eventuali materiali prodotti in azienda e a lavori eseguiti con manodopera aziendale; d) prospetto consuntivo dettagliato delle spese sostenute, comprensivo dei lavori eseguiti in economia, con riferimento al prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale. Per i lavori eseguiti in economia va allegata apposita dichiarazione di responsabilita' in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati; e) planimetria in scala 1:2000 del vigneto realizzato, comprensiva di riferimenti catastali. 2. Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente effettua controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel piano di ristrutturazione e riconversione e consulta i dati contabili o altri documenti utili e ne estrae copia. Gli originali delle fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituiti al beneficiario. 3. La struttura regionale competente, ai fini dell'espletamento dei controlli e verifiche di cui al comma 2, puo' avvalersi anche degli Ispettorati agricoltura e foreste che completano il collaudo dei vigneti ristrutturati entro centodieci giorni dalla data dell'invio della documentazione da parte della struttura regionale competente. Art. 15. Impegni e obblighi del beneficiario 1. Le superfici vitate impiantate con gli aiuti di cui al presente regolamento mantengono inalterata la destinazione d'uso e non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla data del collaudo, che viene comunicata al beneficiario mediante posta elettronica certificata. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La struttura regionale competente puo' autorizzare, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato, la pratica del sovrainnesto con varieta' aventi la medesima destinazione produttiva. 2. Il beneficiario e' tenuto a: a) aggiornare il fascicolo aziendale; b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione; c) rispettare nella propria azienda, per i tre anni successivi alla data di riscossione dell'aiuto, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; d) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da AgEA, le somme eventualmente percepite in eccesso; e) rispettare gli impegni e gli obblighi di cui al comma 1; f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda; g) iscrivere nello schedario viticolo le unita' vitate ai fini della rivendicazione della produzione delle relative denominazioni di origine; h) presentare, entro trenta giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unita' vitate ricomprese nel piano ai sensi della normativa vigente. 3. Nel caso di interventi realizzati nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica il beneficiario e' tenuto ad eseguire le opere nel modo meno invasivo e il piu' rispettoso possibile delle tradizioni locali, inserendo o mantenendo, nell'ambito del vigneto, per ogni 1000 metri quadrati di superficie ristrutturata, alberi caratterizzanti il paesaggio, in ragione di almeno due, appartenenti ad una o piu' delle seguenti specie: a) ciliegio; b) albicocco; c) mandorlo; d) susino; e) kaki; f) olivo; g) rovere o roverella. 4. In caso di subentro di altro soggetto nella conduzione della superficie vitata, gli impegni e gli obblighi sono trasferiti ai soggetti subentranti. Art. 16. Controlli 1. La struttura regionale competente, anche avvalendosi della collaborazione degli Ispettorati agricoltura e foreste, effettua controlli anche in loco per verificare la veridicita' delle dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi gravanti sul beneficiario, con particolare riguardo a quelli di cui all'art. 15, comma 2. 2. Qualora dai controlli effettuati emerga la mendacita' delle dichiarazioni rese, nonche' il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, il contributo concesso e' revocato e le somme eventualmente erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma di legge. 3. I controlli sono effettuati anche in base alle istruzioni e indicazioni emanate da AgEA, nonche' in applicazione delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo. Art. 17. Disposizione transitoria 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2012, n. 264 (Regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, in attuazione dell'art. 103-octodecies del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008). Art. 18. Abrogazione 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 264/2012. Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani