Allegato 
 
Regolamento recante  le  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
  sostegno comunitario  alla  ristrutturazione  e  riconversione  dei
  vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, in
  attuazione dell'art. 103-octodecies del regolamento (CE)  1234/2007
  e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
    1.  Il  presente   regolamento   disciplina   le   modalita'   di
applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione
e  riconversione  dei  vigneti  per  le  campagne  vitivinicole   dal
2013/2014 al 2017/2018, in attuazione  dell'art.  103-octodecies  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,  del  22  ottobre  2007,
recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e  disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento  unico  OCM),  e
del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE)  n.  555/2008
della  Commissione,  del  27  giugno  2008,  recante   modalita'   di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  relativo
all'organizzazione comune del  mercato  vitivinicolo,  in  ordine  ai
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi,  al  potenziale
produttivo e  ai  controlli  nel  settore  vitivinicolo,  nonche'  in
conformita'  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole,
alimentari e forestali 20 dicembre 2013  (Disposizioni  nazionali  di
attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio  e  (CE)  n.
555/08 della Commissione per  quanto  riguarda  l'applicazione  della
misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti). 
    2. Il regime di sostegno previsto  dal  presente  regolamento  e'
concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati  ad
aumentare  la  competitivita'  dei  produttori  di  uva  da  vino,  a
razionalizzare   e   rendere   idonei   i   vigneti   della   regione
Friuli-Venezia Giulia alla meccanizzazione  parziale  o  totale,  nel
rispetto della normativa di cui al comma 1. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) produttore: la persona fisica o giuridica  che  coltiva  con
idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione  di  uve
da  vino,  di  marze,  o  attua  attivita'  sperimentali,  e  che  ha
costituito fascicolo aziendale; 
      b) potenziale  viticolo  aziendale:  insieme  della  superficie
vitata impiantata  nell'azienda  con  varieta'  classificate  per  la
produzione di uve  da  vino  e  della  superficie  corrispondente  ai
diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati; 
      c) fascicolo  aziendale:  fascicolo  aziendale  informatizzato,
costituito su sistemi informativi, che contiene i dati  riconducibili
ad un produttore; 
      d) diritto in portafoglio: il diritto di  reimpianto  derivante
da un precedente estirpo e il diritto  di  nuovo  impianto  assegnato
all'azienda; 
      e) campagna: la campagna di produzione  che  ha  inizio  il  1°
agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo; 
      f) unita' arborea (UNAR): superficie continua coltivata a  vite
che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per  titolo  di
possesso, destinazione  produttiva,  irrigazione,  tipo  di  coltura,
forma di allevamento, vitigno, sesto  e  anno  d'impianto;  nel  caso
trovi applicazione il sistema catastale tavolare si fa riferimento al
numero della particella; 
      g) superficie vitata: la superficie  delimitata  dal  perimetro
esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto  di
larghezza pari alla meta' della distanza tra i filari, come stabilito
dall'art. 75 del regolamento (CE) 555/2008; 
      h) vigneto: la superficie vitata continua costituita da  una  o
piu' unita' arboree realizzata in  corpo  unico,  separata  da  altre
superfici vitate tramite aree di servizio, la cui conduzione e' posta
in capo esclusivamente all'azienda beneficiaria; 
      i) vitigni autoctoni: le varieta' in cui l'origine e'  indicata
come autoctona nel decreto del Presidente della Regione  9  settembre
2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione  delle  varieta'
di viti per uve da  vino  coltivabili  nella  regione  Friuli-Venezia
Giulia); 
      j) resa di produzione: resa massima prevista  dal  disciplinare
di produzione nel caso di vigneto a denominazioni di origine (DO) o a
indicazione geografica protetta (IGP); per le unita' arboree  le  cui
uve sono destinate alla produzione di  vini  senza  denominazioni  di
origine protetta (DOP) e senza IGP o varietali, la  resa  massima  e'
quella della IGP avente massimale piu' alto tra  quelli  riconosciuti
in  regione;  qualora  non  sia  indicata  la  resa  nei  diritti  in
portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita; 
      k) giovane agricoltore: il soggetto di eta' compresa fra i 18 e
i 40 anni con qualifica di responsabile o  corresponsabile  civile  e
fiscale  o  amministratore  di  impresa   agricola   alla   data   di
presentazione della domanda di aiuto, ovvero di coadiuvante familiare
della stessa impresa  agricola  richiedente,  purche'  iscritto  alla
gestione previdenziale INPS (ex SCAU); il limite di eta'  si  intende
superato quando ha inizio, dal giorno successivo  al  compimento,  il
relativo anno; 
      l)  imprenditore  agricolo  professionale:   il   soggetto   in
possesso, alla data di presentazione  della  domanda  di  aiuto,  dei
requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti  e  attivita',  integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L.  7  marzo
2003, n. 38); 
      m) viticoltura meccanizzata: la  realizzazione  di  un  vigneto
attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, con esclusione, ai  soli
fini del finanziamento, di quella in cemento, completa  dei  relativi
accessori per il contenimento dei fili  di  orditura,  realizzata  in
modo  da  consentire  le  principali  operazioni   colturali   e   la
razionalizzazione dei tempi di esecuzione  delle  lavorazioni,  della
potatura  e  della  vendemmia  con  l'utilizzo  di  idonee   macchine
agricole; 
      n) rittochino: sistemazione dei terreni in pendio con i  filari
orientati il piu' possibile vicino alle linee di massima pendenza; 
      o) pendenza: rapporto espresso in termini di  percentuale,  tra
la distanza in verticale tra il punto piu' alto e il punto piu' basso
del vigneto e la loro distanza in orizzontale; 
      p) zone a valenza ambientale e paesaggistica:  le  zone  vitate
del territorio regionale, non sistemate a  rittochino,  con  pendenza
compresa tra il 15 e il 30 per cento; 
      q) zone ad alta valenza ambientale  e  paesaggistica:  le  zone
vitate del territorio regionale,  non  sistemate  a  rittochino,  con
pendenza superiore al 30 per cento. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Le persone fisiche o  giuridiche  che  conducono  vigneti  con
varieta' di uve da vino e coloro che detengono diritti di reimpianto,
in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  8,  possono  beneficiare
dell'aiuto per la ristrutturazione e  la  riconversione  dei  vigneti
previsto dal presente regolamento. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, secondo le  modalita'  e  le  prescrizioni
contenute nel bando di cui all'art. 9, i seguenti soggetti: 
      a) imprenditori agricoli singoli o associati; 
      b) organizzazioni di produttori  vitivinicoli  riconosciute  ai
sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente; 
      c) cooperative agricole; 
      d) societa' di persone  e  di  capitali  esercitanti  attivita'
agricola; 
      e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione
di origine e a indicazione geografica. 
    2. Le domande, con in allegato il  piano  di  ristrutturazione  e
riconversione, sono presentate: 
      a) in forma individuale, da parte di una singola azienda; 
      b) in forma collettiva, da parte di non meno di cinque  aziende
interessate da un progetto vitivinicolo comune; 
      c) in forma associativa, da parte di non meno di dieci  aziende
interessate da un progetto vitivinicolo comune. 
    3. Le domande di cui al comma 2, lettere b) e c), sono  compilate
dai  soggetti  indicati  al  comma  1,  lettere  b),  c)  ed  e),  da
professionisti abilitati o da organizzazioni di categoria. 
 
                               Art. 5. 
 
 
            Aree d'intervento e superficie vitata minima 
 
    1. Il regime di sostegno alla  ristrutturazione  e  riconversione
dei vigneti si applica nel territorio  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia,  limitatamente  alle  zone  delimitate  dai  disciplinari  di
produzione dei vini a  denominazione  di  origine  o  ad  indicazione
geografica protetta, con esclusione delle aree demaniali. 
    2. La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per  ogni
domanda e' pari ad un ettaro. 
    3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine  di  favorire
la  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti  anche  in  zone
caratterizzate  da  difficolta'  orografiche  e  pedologiche   o   da
peculiarita' catastali, la superficie  minima  viene  ridotta  a  0,3
ettari per il territorio delimitato dal  disciplinare  delle  zone  a
denominazione di origine Friuli  Colli  Orientali  e  Collio,  a  0,2
ettari per il territorio delimitato dal  disciplinare  delle  zone  a
denominazione di origine Carso e Ramandolo, e, al fine di favorire la
presentazione delle domande in forma collettiva e  associativa  nelle
restanti zone del territorio regionale, a  0,5  ettari  nel  caso  di
domande presentate nella forma di cui all'art. 4, comma 2, lettere b)
e c). 
    4. Al fine di evitare  l'aumento  del  potenziale  produttivo  in
conformita' all'art. 85-decies, paragrafo  5,  secondo  periodo,  del
regolamento  (CE)  1234/2007  e  all'art.  64,   paragrafo   1,   del
regolamento (CE) 555/2008, nell'esercizio di  diritti  di  reimpianto
trasferiti da un'altra azienda, se i trasferimenti sono effettuati da
una superficie non  irrigua  ad  una  superficie  irrigua  o  da  una
superficie irrigua ad una non irrigua, si  applica,  rispettivamente,
una riduzione o un aumento di superficie pari al 10 per cento. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                         Azioni ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili le seguenti azioni previste dall'art.  4  del
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
20 dicembre 2013: 
      a) riconversione varietale del vigneto con utilizzo di  diritti
in portafoglio; 
      b) ristrutturazione del vigneto  con  utilizzo  di  diritti  in
portafoglio; 
      c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. 
    2. L'azione di cui alla lettera c) e' ammessa  solo  se  abbinata
all'azione di cui alle lettere a) o b). 
    3. Ai sensi  dell'art.  6  del  regolamento  (CE)  555/2008,  non
costituisce operazione di  riconversione  e  ristrutturazione  e  non
beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti  al  termine
del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del  vigneto  si
intende il reimpianto della vite  sulla  stessa  superficie,  con  la
stessa varieta' e secondo lo stesso sistema di allevamento. 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Spese ammissibili e ammontare dell'aiuto 
 
    1. Anche al fine della demarcazione con i programmi  di  sviluppo
rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR),  il  sostegno  alla
ristrutturazione e riconversione dei vigneti e' concesso  come  aiuto
sui costi effettivi  d'impianto  relativi  alle  operazione  previste
nell'allegato II del decreto del Ministro delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali 20 dicembre 2013, e non supera il 50 per cento
dei costi medesimi. I costi sostenuti per la realizzazione del  piano
sono  ammissibili  nei  limiti  del  prezzario   regionale   agricolo
approvato con deliberazione della Giunta regionale e con l'esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
    2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dai beneficiari nel
periodo successivo alla data di presentazione delle domande. 
    3. E'  ammesso  l'utilizzo  di  materiale  usato  ai  fini  della
ristrutturazione e riconversione dei  vigneti;  sono  ammissibili  le
spese sostenute per la posa in opera del materiale  usato  e  non  il
valore del medesimo e non sono ammissibili le  spese  di  acquisto  e
posa di paleria in cemento. 
    4. L'aiuto non puo' superare  l'importo  massimo  per  ettaro  di
superficie vitata pari a euro: 
      a) 22.000 per  i  vigneti  ubicati  in  zone  ad  alta  valenza
ambientale e paesaggistica; 
      b) 16.000 per i vigneti ubicati in zone a valenza ambientale  e
paesaggistica; 
      c) 15.000 per tutti gli altri vigneti. 
    5. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al  comma
4, l'aiuto massimo erogabile per ogni singola domanda e'  fissato  in
120.000 euro. 
 
                               Art. 8. 
 
 
              Requisiti di ammissibilita' ed esclusioni 
 
    1. Ai fini della presentazione della domanda  di  contributo,  il
produttore presenta i seguenti requisiti: 
      a) e' iscritto al registro delle  imprese  di  cui  all'art.  8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura); 
      b) possiede  un  fascicolo  aziendale  validato  nel  quale  ha
dichiarato tutte le superfici di cui dispone, a prescindere dal fatto
che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno; 
      c)  conduce  con  titolo   idoneo   le   particelle   catastali
interessate  dal  piano;  il  conduttore   non   proprietario   della
superficie vitata per la quale presenta  la  domanda  di  contributo,
allega il consenso alla misura sottoscritto dal  proprietario  o  dai
comproprietari; 
      d) possiede in alternativa tra loro: 
        1)  un  diritto  di  reimpianto  in  portafoglio  proveniente
dall'estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale; 
        2)  un  diritto  di  reimpianto  in  portafoglio  proveniente
dall'acquisto di un diritto di reimpianto  originato  da  un  vigneto
estirpato;  in  tale   caso   il   procedimento   amministrativo   di
trasferimento del diritto e' completato positivamente  dalla  Regione
competente prima della valutazione  di  ammissibilita'  al  pagamento
della domanda di aiuto; 
        3) uno schedario viticolo in cui sono gia' inclusi i  diritti
in portafoglio che originano la ristrutturazione e  riconversione,  o
la comunicazione  di  estirpo  presentata  alla  struttura  regionale
competente, in data antecedente alla presentazione della  domanda  di
aiuto per ristrutturazione e riconversione; 
      e) possiede un potenziale viticolo aziendale: 
        1) nel caso di piano in forma individuale, non inferiore a  3
ettari, ovvero a 2 ettari nel caso di aziende con sede e  vigneti  da
ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona  a  denominazione  di
origine Carso; 
        2) nel caso di piano in forma collettiva, non inferiore  a  2
ettari, ovvero a 1 ettaro nel caso di aziende con sede e  vigneti  da
ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona  a  denominazione  di
origine Carso; 
        3) nel caso di piano in forma associativa, non superiore a  5
ettari. 
    2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione dei
vigneti alle effettive esigenze del mercato  vitivinicolo  regionale,
ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse: 
      a) le seguenti varieta': Cabernet  franc,  Cabernet  sauvignon,
Carmenere,  Chardonnay,  Cividin,  Cjanorie,  Forgiarin,   Franconia,
Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbeck, Malvasia istriana, Merlot,  Moscato
giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Piccola nera, Picolit,  Piculit
neri, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot  nero,  Refosco  dal
peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Riesling  italico,
Riesling   renano,   Glera,   Sauvignon,   Schioppettino,   Sciaglin,
Tazzelenghe, Terrano, Tocai  friulano,  Traminer  aromatico,  Ucelut,
Verduzzo friulano, Vitovska; 
      b) le seguenti forme di allevamento: Guyot,  Doppio  capovolto,
Cordone speronato e Cortina semplice per tutte  le  varieta'  di  cui
alla lettera a),  cui  si  aggiungono,  limitatamente  alla  varieta'
Glera, le forme Silvoz e Friuli ex Casarsa. 
    3. L'insieme delle  superfici  da  ristrutturare  e  riconvertire
all'interno di un piano: 
      a) non e' inferiore a 15 ettari, nel caso  di  piano  in  forma
collettiva; 
      b) non e' superiore a 50 ettari, nel caso  di  piano  in  forma
associativa. 
    4. E' escluso dal regime di sostegno il produttore che: 
      a) utilizza diritti in portafoglio derivanti  da  altre  misure
per le quali il beneficiario ha ricevuto un contributo; 
      b) utilizza materiale vivaistico prodotto in  difformita'  alla
normativa che disciplina la produzione e la  commercializzazione  del
materiale di moltiplicazione vegetativa della vite; 
      c) realizza il reimpianto del vigneto con una densita' di ceppi
inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione; 
      d)  ha  ricevuto   contributi   per   la   ristrutturazione   e
riconversione  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999   del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del
mercato  vitivinicolo,  e  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008   del
Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE)  n.  1493/1999,
(CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE)  n.  3/2008  e  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2392/86  e  (CE)  n.  1493/1999,  riferiti  alla
stessa superficie vitata e per i quali non sia ancora ultimato,  alla
data di presentazione della domanda, il  periodo  minimo  di  impegno
previsto dai medesimi regolamenti; 
      e) ha ricevuto contributi per il  regime  di  estirpazione  dei
vigneti  con  premi  previsti  dall'art.  67  del  regolamento   (CE)
555/2008; 
      f) alla data  della  domanda  non  ha  regolarizzato  eventuali
violazioni in materia di potenziale viticolo. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                                Bando 
 
    1.  La  struttura  regionale  competente  emana  annualmente  con
decreto del Direttore il bando, che contiene le disposizioni tecniche
e procedurali di attuazione del presente regolamento, in  conformita'
alle istruzioni operative emanate dall'Agenzia per le  erogazioni  in
agricoltura (AgEA). 
 
                              Art. 10. 
 
 
               Attribuzione dei punteggi e graduatoria 
 
    1. I punteggi per la valutazione  delle  domande  sono  assegnati
dalla   struttura   regionale   competente,   con   riferimento    al
miglioramento della qualita' della produzione, agli  aspetti  tecnici
caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito  territoriale
nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano
di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore,
con le seguenti modalita': 
      a) presenza di un giovane agricoltore:  punti  40;  il  giovane
agricoltore, qualora inserito  in  piu'  compagini  societarie,  puo'
apportare il punteggio ad una sola di esse; 
      b) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 60; 
      c)  produttore  che  non   ha   beneficiato   di   aiuti   alla
ristrutturazione  e  riconversione  nelle  ultime   cinque   campagne
vitivinicole: punti 100; 
      d) vigneti realizzati con forma di  allevamento  a  Guyot  e  a
Cordone speronato: punti 20; 
      e) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine Friuli
Colli Orientali, Collio, Carso e Ramandolo con un numero di ceppi per
ettaro uguale o superiore a 5.000: punti 100; 
      f) vigneti  realizzati  in  zone  a  denominazione  di  origine
diverse da quelle di cui alla lettera e) con un numero di  ceppi  per
ettaro uguale o superiore a 4.000: punti 90; 
      g) vigneti realizzati in zone a denominazione  di  origine  con
vitigni iscrivibili alle rispettive denominazioni di  origine:  punti
40. 
      h) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per  cento
della superficie agricola aziendale utilizzata (SAU):  punti  40;  ai
soli fini dell'attribuzione del punteggio si considerano vitate anche
le superfici non vitate al momento  della  domanda  ma  corredate  da
diritti di origine aziendale; 
      i)  azienda  aderente  al  sistema  di  qualita'  nazionale  di
produzione  integrata   disciplinato   dall'accordo   sancito   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008,
ovvero azienda che svolge le proprie attivita' secondo  le  procedure
definite dallo standard GLOBALGAP: punti 30; 
      j) azienda biologica o azienda in  fase  di  riconversione  che
applica  sull'intera  superficie   vitata   aziendale   tecniche   di
produzione  biologiche  riconosciute   ai   sensi   delle   normative
comunitarie: punti 100; 
      k) vigneti realizzati con il vitigno Malvasia istriana e con  i
vitigni  autoctoni  Cividin,  Cjanorie,  Forgiarin,   Piccola   nera,
Picolit, Piculit neri, Pignolo, Refosco dal peduncolo rosso,  Refosco
nostrano,  Ribolla  gialla,  Schioppettino,  Sciaglin,   Tazzelenghe,
Terrano, Tocai friulano, Ucelut, Verduzzo friulano,  Vitovska:  punti
100; 
      l) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza compresa tra
il 15 e il 30 per cento: punti 100; 
      m) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza superiore al
30 per cento: punti 150; 
      n) singole  domande  in  caso  di  piano  presentato  in  forma
collettiva o associativa: punti 20. 
    2. I punteggi riferiti al comma 1, lettere d), e), f,) g), k), l)
e m) sono attributi se gli impianti sono realizzati con le specifiche
caratteristiche previste per una superficie superiore al 50 per cento
della superficie vitata riconvertita e ristrutturata. 
    3. La graduatoria delle domande e' data dalla somma dei  punteggi
di cui al comma 1. 
    4. A parita' di punteggio e' attribuita priorita' al  richiedente
piu' giovane. 
    5. La struttura regionale competente redige  e  approva,  in  via
preliminare alla  graduatoria,  l'elenco  provvisorio  delle  domande
ammissibili  in  base  ai  criteri  di  cui  ai  commi  1,  2  e   4.
L'ammissibilita' delle domande viene comunicata ai beneficiari. 
    6. La graduatoria,  contenente  anche  gli  importi  ripartiti  a
titolo di aiuto, e l'elenco delle domande non ammesse, sono approvati
con decreto del Direttore della struttura regionale competente e sono
pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                  Riparto delle risorse finanziarie 
 
    1. Le risorse finanziarie annualmente previste  per  la  campagna
per il regime di sostegno alla ristrutturazione e  riconversione  dei
vigneti sono ripartite dalla struttura regionale competente  in  base
alla graduatoria di cui all'art. 10,  comma  6,  fino  a  esaurimento
delle risorse stesse. 
    2. Qualora a seguito di rimodulazioni tra  le  misure  del  piano
nazionale  di  sostegno  al  settore  vitivinicolo  o  di   ulteriori
assegnazioni ministeriali si rendano disponibili  ulteriori  risorse,
la graduatoria puo' essere ulteriormente scorsa. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                        Erogazione dell'aiuto 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  9,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)
555/2008  e  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali 20 dicembre 2013, gli aiuti di cui al presente
regolamento sono erogati da AgEA al  singolo  beneficiario  in  unica
soluzione e in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, a
condizione che l'esecuzione degli  stessi  sia  iniziata  e  che  sia
presentata garanzia fideiussoria a favore di AgEA secondo lo schema e
le modalita' predisposte dalla medesima, per un importo pari  al  120
per cento dell'anticipo. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                   Inizio e conclusione dei lavori 
 
    1. I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti  sono
iniziati anteriormente alla presentazione della garanzia fideiussoria
finalizzata all'ottenimento dell'anticipo dell'aiuto di cui  all'art.
12 e sono conclusi entro la fine della seconda campagna successiva al
pagamento dell'anticipo, ai  sensi  dell'art.  9,  paragrafo  2,  del
regolamento (CE) 555/2008. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                 Verifiche finali e rendicontazione 
 
    1. Entro il termine perentorio di ultimazione dei lavori  di  cui
all'art.  13,  il  beneficiario  presenta  alla  struttura  regionale
competente la domanda  di  collaudo  e  di  svincolo  della  garanzia
fideiussoria, redatta secondo il modello messo a  disposizione  dalla
medesima struttura regionale e corredata di: 
      a) fatture in  originale  dei  materiali  e  delle  barbatelle,
nonche' dei lavori e servizi acquisiti; 
      b)  dimostrazione  delle  spese  sostenute  mediante   bonifico
bancario o assegno circolare o bancario non trasferibili; in caso  di
pagamento con assegno, e' presentata la prova del  relativo  addebito
sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non  e'
riconosciuto; 
      c) dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),  relativa
ad eventuali materiali prodotti in azienda e a  lavori  eseguiti  con
manodopera aziendale; 
      d) prospetto  consuntivo  dettagliato  delle  spese  sostenute,
comprensivo dei lavori  eseguiti  in  economia,  con  riferimento  al
prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta
regionale. Per i lavori eseguiti in  economia  va  allegata  apposita
dichiarazione di responsabilita' in merito alle operazioni  svolte  e
alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati; 
      e)  planimetria  in  scala  1:2000  del   vigneto   realizzato,
comprensiva di riferimenti catastali. 
    2.  Ai  fini  dello  svincolo  della  garanzia  fideiussoria,  la
struttura regionale competente effettua controlli e verifiche in loco
sui vigneti ricompresi nel piano di ristrutturazione e  riconversione
e consulta i dati contabili o  altri  documenti  utili  e  ne  estrae
copia. Gli originali delle fatture, vistate  e  acquisite  in  copia,
vengono restituiti al beneficiario. 
    3. La struttura regionale competente, ai  fini  dell'espletamento
dei controlli e verifiche di cui al comma  2,  puo'  avvalersi  anche
degli Ispettorati agricoltura e foreste che  completano  il  collaudo
dei  vigneti  ristrutturati  entro  centodieci  giorni   dalla   data
dell'invio della documentazione da parte  della  struttura  regionale
competente. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                 Impegni e obblighi del beneficiario 
 
    1. Le superfici  vitate  impiantate  con  gli  aiuti  di  cui  al
presente regolamento mantengono inalterata la  destinazione  d'uso  e
non possono essere estirpate per almeno dieci anni  a  partire  dalla
data del collaudo, che  viene  comunicata  al  beneficiario  mediante
posta elettronica certificata. Fanno eccezione gli  estirpi  eseguiti
per le cause di forza  maggiore  o  circostanze  eccezionali  di  cui
all'art. 47, paragrafo 1, lettere a), b), c)  e  d)  del  regolamento
(CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15  dicembre  2006,  recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE)  n.  1698/2005  del
Consiglio sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR).  La  struttura
regionale competente puo' autorizzare, qualora ricorrano  particolari
condizioni di mercato,  la  pratica  del  sovrainnesto  con  varieta'
aventi la medesima destinazione produttiva. 
    2. Il beneficiario e' tenuto a: 
      a) aggiornare il fascicolo aziendale; 
      b) consentire in ogni momento e senza restrizioni  agli  organi
incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione; 
      c) rispettare nella propria azienda, per i tre anni  successivi
alla  data  di  riscossione  dell'aiuto,  i   criteri   di   gestione
obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio  2009,  che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno  diretto  agli
agricoltori nell'ambito della politica agricola comune  e  istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che  modifica
i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e
abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
      d) restituire, anche mediante compensazione con importi  dovuti
da AgEA, le somme eventualmente percepite in eccesso; 
      e) rispettare gli impegni e gli obblighi di cui al comma 1; 
      f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni  rispetto  a
quanto dichiarato nella domanda; 
      g) iscrivere nello schedario viticolo le unita' vitate ai  fini
della rivendicazione della produzione delle relative denominazioni di
origine; 
      h) presentare, entro  trenta  giorni  dalla  realizzazione  del
vigneto, l'aggiornamento delle unita' vitate ricomprese nel piano  ai
sensi della normativa vigente. 
    3. Nel caso di interventi realizzati nelle zone ad  alta  valenza
ambientale e paesaggistica il beneficiario e' tenuto ad  eseguire  le
opere nel modo meno invasivo e il  piu'  rispettoso  possibile  delle
tradizioni locali, inserendo o mantenendo, nell'ambito  del  vigneto,
per ogni 1000 metri  quadrati  di  superficie  ristrutturata,  alberi
caratterizzanti il paesaggio, in ragione di almeno due,  appartenenti
ad una o piu' delle seguenti specie: 
      a) ciliegio; 
      b) albicocco; 
      c) mandorlo; 
      d) susino; 
      e) kaki; 
      f) olivo; 
      g) rovere o roverella. 
    4. In caso di subentro di altro soggetto nella  conduzione  della
superficie vitata, gli impegni e  gli  obblighi  sono  trasferiti  ai
soggetti subentranti. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                              Controlli 
 
    1. La struttura regionale  competente,  anche  avvalendosi  della
collaborazione degli  Ispettorati  agricoltura  e  foreste,  effettua
controlli  anche  in  loco  per  verificare  la   veridicita'   delle
dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni  assunti
e degli obblighi gravanti sul beneficiario, con particolare  riguardo
a quelli di cui all'art. 15, comma 2. 
    2. Qualora dai controlli effettuati emerga  la  mendacita'  delle
dichiarazioni rese, nonche' il mancato rispetto degli impegni e degli
obblighi, il contributo concesso e' revocato e le somme eventualmente
erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma
di legge. 
    3. I controlli sono effettuati anche in base  alle  istruzioni  e
indicazioni emanate da AgEA,  nonche'  in  applicazione  delle  altre
disposizioni  comunitarie,  nazionali   e   regionali   relative   al
potenziale produttivo viticolo. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente
della Regione 18  dicembre  2012,  n.  264  (Regolamento  recante  le
modalita' di applicazione del regime  di  sostegno  comunitario  alla
ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti  per   le   campagne
vitivinicole dal 2012/2013  al  2014/2015,  in  attuazione  dell'art.
103-octodecies del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo  II,  capo
II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008). 
 
                              Art. 18. 
 
 
                             Abrogazione 
 
    1. E'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
264/2012. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
Visto, il Presidente: Serracchiani