Art. 12 Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi 1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, e' trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarita' dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'art. 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano gia' detta funzione, previo accertamento dell'idoneita' specifica nella mansione. 2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall'art. 65 della legge regionale n. 16/1996, e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154, con esclusione della titolarita' dei rapporti di lavoro con il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, e con il personale di cui all'art. 44 della legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per l'avvalimento da parte del Comando del corpo forestale della Regione siciliana del personale di cui al comma 2 si procede mediante apposita convenzione da stipulare tra il Comando del corpo forestale della Regione siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, da approvare con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. La suddetta convenzione stabilisce le modalita' di collaborazione tra le due predette strutture dipartimentali, nonche' la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al suddetto servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettivita'. 4. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole «ed al triennio 2013-2015». 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 6. I lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonche' all'art. 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attivita' di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attivita', in subordine, va data priorita' ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana. 8. I commi 6 e 7 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati. 9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.