Art. 12 
 
Riorganizzazione delle risorse umane nel settore  forestale  e  della
                      prevenzione degli incendi 
 
  1. Al fine di migliorare  l'efficienza  del  lavoro  attraverso  la
riorganizzazione  delle  risorse   umane   del   settore   forestale,
riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico  ramo
dell'Amministrazione  regionale,  e'   trasferita   al   Dipartimento
regionale Azienda regionale  foreste  demaniali  la  titolarita'  dei
rapporti di  lavoro  con  il  personale  impiegato  nel  servizio  di
antincendio  boschivo  di  cui  all'elenco  speciale  dei  lavoratori
forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche e integrazioni  e  di  cui  all'art.  44
della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti  in
un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a  tutti  gli  altri
lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale  n.
16/1996  e  successive  modifiche   e   integrazioni   nei   relativi
contingenti di appartenenza e con i  criteri  previsti  dall'art.  49
della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio
boschivo sono individuati prioritariamente in coloro  che  svolgevano
gia' detta funzione,  previo  accertamento  dell'idoneita'  specifica
nella mansione. 
  2. Sono confermate le competenze del Comando  del  corpo  forestale
della Regione siciliana previste dall'art. 65 della  legge  regionale
n. 16/1996, e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 47 del
decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154,  con  esclusione  della
titolarita' dei rapporti di lavoro con il personale di cui all'elenco
speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della  legge
regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, e con  il
personale di cui all'art. 44  della  legge  regionale  n.  14/2006  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  3. Per l'avvalimento da parte del Comando del corpo forestale della
Regione siciliana del personale di cui al comma 2 si procede mediante
apposita convenzione da stipulare tra il Comando del corpo  forestale
della  Regione  siciliana  ed  il  Dipartimento   regionale   Azienda
regionale foreste demaniali, da approvare con decreto del  Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio
e  l'ambiente  e  dell'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,   lo
sviluppo rurale e la  pesca  mediterranea.  La  suddetta  convenzione
stabilisce  le  modalita'  di  collaborazione  tra  le  due  predette
strutture dipartimentali, nonche' la rideterminazione dei contingenti
dei lavoratori addetti al suddetto servizio prevenzione  incendi,  in
un quadro di miglioramento  dell'efficienza  e  di  rispondenza  alle
mutate esigenze della collettivita'. 
  4. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n.
7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole «ed
al triennio 2013-2015». 
  5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello statuto). 
  6. I lavoratori  forestali  di  cui  all'art.  45-ter  della  legge
regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed  integrazioni  nonche'
all'art. 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati
prioritariamente per le attivita' di istituto che si  svolgono  negli
ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle
suddette attivita', in subordine, va data priorita' ai lavoratori dei
comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo  omesso  in  quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai  sensi  dell'art.  28  dello
statuto). 
  7.  Tutti  gli  elenchi  dei  lavoratori  forestali  devono  essere
pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana. 
  8. I commi 6 e 7 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/1996 sono
abrogati. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono  estese  anche  ai
lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai
sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998,  n.  16  e  a
quelli dei consorzi di bonifica.