Art. 2 
 
         Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie 
 
  1.  Il  Ragioniere  generale  della  Regione  e'  autorizzato,  per
l'esercizio finanziario 2014, ad  effettuare  operazioni  finanziarie
per il finanziamento di quota parte delle spese di  investimento  dei
comuni di cui all'art. 6 e delle province, di cui all'art. 7, per  un
ammontare complessivo pari a 90.000 migliaia di euro.