Art. 2 Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie 1. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni di cui all'art. 6 e delle province, di cui all'art. 7, per un ammontare complessivo pari a 90.000 migliaia di euro.