Art. 20 
 
Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali 
 
  1. Al fine di concludere entro due anni le procedure di  competenza
dell'Ente di sviluppo agricolo relative alla riforma  agraria,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il  Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della  Giunta
regionale  adottata  su   proposta   dell'Assessore   regionale   per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,  definisce
con decreto le modalita' e le tariffe di assegnazione dei terreni. 
  2. Le disposizioni dell'art. 39 della legge regionale  27  dicembre
1950, n. 104 e successive  modifiche  ed  integrazioni  si  applicano
anche  ai  discendenti  entro   il   quarto   grado   dell'originario
assegnatario, purche' abbiano condotto il fondo da almeno cinque anni
alla data di entrata in vigore della presente legge e cio' risulti da
certificazione  di  convalida   rilasciata   dall'Ufficio   fondiario
dell'ESA, previa verifica dei lotti interessati attraverso  il  Corpo
forestale della Regione siciliana. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  del  decreto
presidenziale di cui al comma 1 l'ESA comunica  individualmente  agli
attuali possessori l'avvio delle procedure che dovranno portare  alla
definitiva assegnazione in proprieta' del bene  oppure,  in  caso  di
rinuncia  da  parte  del  possessore,  al  rientro  del  bene   nella
disponibilita' dell'ESA. 
  4. I terreni gia' appartenenti ai piani di ripartizione di cui alla
legge regionale  n.  104/1950,  che  hanno  subito  variazioni  nella
destinazione d'uso agricola  originaria  ad  opera  di  strumenti  di
pianificazione urbanistica comunale o sovra comunale, possono  essere
trasferiti  ai  soggetti  di  cui  all'art.  39  della  citata  legge
regionale n.  104/1950  nonche'  ai  soggetti  di  cui  al  comma  2,
ancorche' al valore di mercato. 
  5. Le somme derivanti dall'alienazione dei beni a conclusione delle
procedure di cui al comma 3 sono riversate dall'ESA,  entro  quindici
giorni dall'acquisizione, in entrata al bilancio della Regione. 
  6. L'ESA, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della  presente
legge, effettua la ricognizione dei beni  immobili  rientranti  nella
tipologia edilizia  «Borghi  rurali»  che  possono  essere  alienati.
Successivamente, previa deliberazione di Giunta regionale su proposta
dell'Assessorato regionale dell'economia e dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della  pesca  mediterranea,
l'ESA procede alla vendita dei citati immobili  attraverso  procedure
di evidenza  pubblica.  Le  somme  derivanti  dalla  dismissione  dei
predetti borghi rurali, sono riversate dall'ESA entro quindici giorni
dall'acquisizione in entrata al bilancio della Regione.