Art. 20 Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali 1. Al fine di concludere entro due anni le procedure di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo relative alla riforma agraria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce con decreto le modalita' e le tariffe di assegnazione dei terreni. 2. Le disposizioni dell'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai discendenti entro il quarto grado dell'originario assegnatario, purche' abbiano condotto il fondo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e cio' risulti da certificazione di convalida rilasciata dall'Ufficio fondiario dell'ESA, previa verifica dei lotti interessati attraverso il Corpo forestale della Regione siciliana. 3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di cui al comma 1 l'ESA comunica individualmente agli attuali possessori l'avvio delle procedure che dovranno portare alla definitiva assegnazione in proprieta' del bene oppure, in caso di rinuncia da parte del possessore, al rientro del bene nella disponibilita' dell'ESA. 4. I terreni gia' appartenenti ai piani di ripartizione di cui alla legge regionale n. 104/1950, che hanno subito variazioni nella destinazione d'uso agricola originaria ad opera di strumenti di pianificazione urbanistica comunale o sovra comunale, possono essere trasferiti ai soggetti di cui all'art. 39 della citata legge regionale n. 104/1950 nonche' ai soggetti di cui al comma 2, ancorche' al valore di mercato. 5. Le somme derivanti dall'alienazione dei beni a conclusione delle procedure di cui al comma 3 sono riversate dall'ESA, entro quindici giorni dall'acquisizione, in entrata al bilancio della Regione. 6. L'ESA, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, effettua la ricognizione dei beni immobili rientranti nella tipologia edilizia «Borghi rurali» che possono essere alienati. Successivamente, previa deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'economia e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'ESA procede alla vendita dei citati immobili attraverso procedure di evidenza pubblica. Le somme derivanti dalla dismissione dei predetti borghi rurali, sono riversate dall'ESA entro quindici giorni dall'acquisizione in entrata al bilancio della Regione.