Art. 30 
 
            Disposizioni in materia di personale precario 
 
  1. Al fine di  favorire  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2000, n. 81, e di cui  all'art.  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito  dall'art.  4  della
legge regionale 26 novembre  2000,  n.  24,  che  alla  data  del  31
dicembre 2013 siano titolari  di  contratto  a  tempo  determinato  o
utilizzati in attivita' socialmente utili,  secondo  le  disposizioni
recate  dall'art.  4,  comma   9-bis   e   successive   modifiche   e
integrazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il  Dipartimento  regionale  del
lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,  dei   servizi   e   delle
attivita' formative predispone l'elenco regionale previsto  dall'art.
4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito  dalla
legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari: 
    a) anzianita' di utilizzazione; 
    b) in caso di parita' maggior carico familiare; 
    c) in caso di ulteriore parita' anzianita' anagrafica. 
  2. I lavoratori inseriti  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  hanno
diritto di  precedenza  nelle  stabilizzazioni  effettuate  dall'ente
presso il quale risultano utilizzati nel rispetto delle previsioni di
cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto-legge n.  101/2013  convertito
dalla legge n. 125/2013. 
  3. In coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al  comma  9-bis  e
successive modifiche e integrazioni dell'art. 4 del decreto-legge  n.
101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato  instaurati  dai  lavoratori  di  cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo  n.  81/2000  e  di  cui
all'art. 3, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  280/1997,  come
recepiti dall'art. 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere
prorogati sino al 31 dicembre 2016  con  decorrenza  dal  1°  gennaio
2014. 
  4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4
del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013,  e
nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  comma  9-bis  e  successive
modifiche e integrazioni del citato art. 4, la proroga  dei  rapporti
di lavoro a tempo determinato puo' essere disposta con decorrenza dal
1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il  fabbisogno
organizzativo  e  le  comprovate  esigenze  istituzionali  volte   ad
assicurare i servizi gia' erogati. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 3  e'  autorizzata,  a
far data dal  1°  gennaio  2014  e  fino  al  31  dicembre  2016,  la
prosecuzione delle attivita' socialmente utili svolte dai  lavoratori
aventi  diritto  all'inserimento  nell'elenco  di  cui  al  comma   8
dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge  n.
125/2013. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata, per  il
triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le  norme  recanti
misure in favore dei lavoratori appartenenti  al  regime  transitorio
dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'art. 2 della  legge
regionale n. 24/2000; l'art. 25 della  legge  regionale  29  dicembre
2003, n. 21; l'art. 2, comma 3, della  legge  regionale  31  dicembre
2007, n. 27; l'art. 12, comma 6, della legge  regionale  21  dicembre
1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 16; l'art. 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004,  n.
15; l'art. 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre  2005,  n.
19. 
  7. Per compensare gli squilibri finanziari delle  autonomie  locali
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6,  e'
istituito, presso il Dipartimento regionale delle  autonomie  locali,
un  Fondo  straordinario  per  la  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio da ripartire con decreto  dell'Assessore  regionale  per  le
autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con  l'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il  lavoro,  previa
intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo  anche
conto, fermo restando la dotazione  complessiva  delle  risorse,  del
contributo gia' concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31
dicembre 2013. 
  8. Il fondo di cui al comma  7  e'  determinato,  per  il  triennio
2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno  2014
e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 
  9.  Per  compensare  gli  squilibri  finanziari   delle   pubbliche
amministrazioni, ivi  comprese  le  aziende  pubbliche  del  servizio
sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, e' istituito,
presso  il   Dipartimento   regionale   del   lavoro,   dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, un  Fondo
straordinario per la salvaguardia degli  equilibri  di  bilancio,  da
ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il  lavoro,  previa
delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo  restando
la dotazione complessiva delle risorse, del contributo gia'  concesso
per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. 
  10. Il Fondo di cui al comma 9  e'  determinato,  per  il  triennio
2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e
27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 
  11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9  nonche'  quelle
previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e gia' autorizzate alla
data di entrata in vigore della presente legge,  pari  a  complessive
290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469  migliaia  di  euro
per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno  2016,  secondo
le disposizioni  recate  dall'art.  4,  comma  9  bis,  e  successive
modifiche e integrazioni del decreto legge  n.  101/2013,  convertito
dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari  ai  risparmi
di spesa realizzati dalla  Regione,  a  seguito  dell'adozione  delle
misure di razionalizzazione  e  revisione  della  spesa,  riepilogate
nell'allegato 3 della presente legge. 
  12. Al fine di garantire risparmi  strutturali  di  spesa  rispetto
all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'allegato 3,
per l'anno 2014, rappresentano  per  i  corrispondenti  aggregati  di
spesa, il  limite  massimo  degli  stanziamenti  che  possono  essere
iscritti in bilancio. Per gli anni 2015  e  2016  il  limite  massimo
degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati  di  spesa  non  puo'
superare per ciascuno dei  rispettivi  anni  quello  dell'anno  2014.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il Governo  della  Regione  presenta  all'assemblea  regionale
siciliana una relazione che indica le misure di  razionalizzazione  e
di revisione della spesa adottate e le  iniziative  da  adottare  per
garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di
cui al comma 11. 
  13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario  dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto).