Art. 30 Disposizioni in materia di personale precario 1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attivita' socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative predispone l'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari: a) anzianita' di utilizzazione; b) in caso di parita' maggior carico familiare; c) in caso di ulteriore parita' anzianita' anagrafica. 2. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013. 3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'art. 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014. 4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato art. 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato puo' essere disposta con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attivita' socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'art. 2 della legge regionale n. 24/2000; l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'art. 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'art. 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. 7. Per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, e' istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo gia' concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. 8. Il fondo di cui al comma 7 e' determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 9. Per compensare gli squilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, e' istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo gia' concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. 10. Il Fondo di cui al comma 9 e' determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonche' quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e gia' autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9 bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'allegato 3 della presente legge. 12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non puo' superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11. 13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).