Art. 34 Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo 1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'art. 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. - Emergenza Palermo, e' istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 9/2013, gia' fruitori di indennita' ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonche' inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione. 2. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto) resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'art. 43 della legge regionale n. 9/2013. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Societa' partecipate e gli Enti regionali sono tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1. I lavoratori impegnati per un orario inferiore a quello cui e' commisurato l'assegno di sostegno al reddito, possono essere utilizzati per un monte ore integrativo tale da raggiungere l'ammontare complessivo del sussidio e mantengono il diritto all'iscrizione nell'elenco. 4. L'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Societa' partecipate e gli Enti e gli organismi pubblici possono utilizzare per lo svolgimento di attivita' di interesse pubblico e sociale i soggetti, destinatari dell'assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed inseriti nell'elenco di cui al comma 1 in coerenza con la ratio dell'art. 43, comma 1, della richiamata legge regionale n. 9/2013. 5. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi: a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione; b) assunzione a tempo indeterminato; c) volontaria fuoriuscita dal bacino; d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro. 6. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Alla quota relativa all'esercizio 2014, si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad «Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)» nell'ambito del Piano di azione e coesione.