Art. 34 
 
Interventi a favore dei  lavoratori  appartenenti  al  bacino  PIP  -
                          Emergenza Palermo 
 
  1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei  soggetti  di  cui
all'art. 43, comma 1, della legge regionale  15  maggio  2013,  n.  9
appartenenti al bacino dei P.I.P. - Emergenza Palermo,  e'  istituito
presso  il   Dipartimento   regionale   del   lavoro,   dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative,  l'elenco
alfabetico,  ad  esaurimento,  dei  lavoratori  che  dalle  verifiche
effettuate dal predetto Dipartimento  regionale  siano  risultati  in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 43 della  legge
regionale n. 9/2013, gia' fruitori di indennita' ASPI alla  data  del
31 dicembre 2013 nonche'  inseriti  nell'apposito  elenco  anagrafico
riferito alla data del 31 dicembre 2013  e  che  comunque  non  siano
stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione. 
  2. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario  dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto) resta ferma la previsione di cui
al comma 2 dell'art. 43 della legge regionale n. 9/2013. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale,
i servizi sanitari, le Societa' partecipate e gli Enti regionali sono
tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o  negli  affidamenti  diretti
per la fornitura di beni e servizi,  apposita  clausola  che  preveda
l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni  ai  lavoratori
inseriti nell'elenco di cui al comma 1. I lavoratori impegnati per un
orario inferiore a quello cui e' commisurato l'assegno di sostegno al
reddito, possono essere utilizzati per un monte ore integrativo  tale
da raggiungere l'ammontare complessivo del sussidio e  mantengono  il
diritto all'iscrizione nell'elenco. 
  4. L'Amministrazione regionale, i  servizi  sanitari,  le  Societa'
partecipate e gli Enti e gli organismi  pubblici  possono  utilizzare
per lo svolgimento di attivita' di interesse  pubblico  e  sociale  i
soggetti, destinatari dell'assegno di sostegno al reddito di  cui  al
comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 15 maggio 2013,  n.  9  ed
inseriti nell'elenco di cui al comma  1  in  coerenza  con  la  ratio
dell'art. 43, comma 1, della richiamata legge regionale n. 9/2013. 
  5. I lavoratori di cui al comma 1 sono  definitivamente  cancellati
dall'elenco nelle seguenti ipotesi: 
    a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro  come
definita dalle disposizioni inerenti  alla  perdita  dello  stato  di
disoccupazione; 
    b) assunzione a tempo indeterminato; 
    c) volontaria fuoriuscita dal bacino; 
    d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro. 
  6. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai  sensi  dell'art.  28  dello   Statuto).   Alla   quota   relativa
all'esercizio 2014, si provvede per l'importo di 20.000  migliaia  di
euro con le risorse destinate ad «Interventi per il sostegno ai piani
di inserimento professionali (PIP)» nell'ambito del Piano di azione e
coesione.