Art. 4 
 
                      Accantonamenti tributari 
 
  1.  Per  effetto  dell'ulteriore  onere  previsto  dal  comma   526
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  il  concorso  al
risanamento della finanza pubblica a carico  della  Regione  per  gli
esercizi finanziari  2014-2016  e'  complessivamente  determinato  in
1.053.769 migliaia di euro per il 2014 e in 979.004 migliaia di  euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 
  2. A  fronte  dei  corrispondenti  accantonamenti  delle  spettanze
tributarie ai sensi del comma 1, si provvede: 
    a) quanto a 641.475 migliaia di euro mediante utilizzo del  Fondo
per lo sviluppo e la coesione, ai sensi del decreto  legge  8  aprile
2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,
n. 64; 
    b) quanto a 400 milioni di euro annui quale  effetto  del  minore
concorso al  risanamento  della  finanza  pubblica  per  il  triennio
2014-2016 da conseguire mediante la stipula entro il 30 giugno  2014,
dell'accordo ai sensi del  comma  517  dell'art.  1  della  legge  27
dicembre 2013, n.  147,  in  sede  di  conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome; 
    c) per la residua quota pari a 12.294 migliaia di euro per l'anno
2014 e 579.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015  e  2016
si fa fronte con le risorse del  bilancio  regionale,  rideterminando
secondo  tali  importi  le  corrispondenti  quantificazioni  di   cui
all'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. 
  3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui alla lettera b)
del comma 2, la corrispondente somma e' assicurata mediante riduzione
delle  autorizzazioni  di  spesa  riepilogate   nella   colonna   «A»
dell'allegato 2, per gli  importi  indicati  nella  colonna  «B»  del
medesimo allegato. 
  4. Le riduzioni di spesa  di  cui  al  comma  3  sono  ripristinate
integralmente ovvero in misura percentuale corrispondente al rapporto
tra  l'importo  effettivo  del   minore   concorso   al   risanamento
conseguente alla stipula dell'accordo di  cui  alla  lettera  b)  del
comma 2 e la relativa previsione. 
  5. Qualora in sede di definizione dell'accordo di cui alla  lettera
b) del comma 2, sia concordato un minore concorso al risanamento, per
importi superiori alla previsione del suddetta lettera b)  del  comma
2, i corrispondenti minori  oneri  per  il  bilancio  regionale  sono
integralmente destinati ad incrementare il fondo di  cui  all'art.  5
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo
215727). Per l'esercizio finanziario 2014, sono destinate al medesimo
fondo  tutte  le  somme  iscritte  in  bilancio  e  che  si   rendano
disponibili  a  seguito  della  non   operativita'   delle   relative
previsioni di spesa,  a  qualsiasi  titolo  dichiarata,  nonche'  gli
eventuali risparmi che dovessero conseguire dalla applicazione per il
triennio 2014-2016 dell'art. 2, comma 3,  della  legge  regionale  n.
9/2013.