Art. 4 Accantonamenti tributari 1. Per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 526 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione per gli esercizi finanziari 2014-2016 e' complessivamente determinato in 1.053.769 migliaia di euro per il 2014 e in 979.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 2. A fronte dei corrispondenti accantonamenti delle spettanze tributarie ai sensi del comma 1, si provvede: a) quanto a 641.475 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; b) quanto a 400 milioni di euro annui quale effetto del minore concorso al risanamento della finanza pubblica per il triennio 2014-2016 da conseguire mediante la stipula entro il 30 giugno 2014, dell'accordo ai sensi del comma 517 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome; c) per la residua quota pari a 12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 e 579.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si fa fronte con le risorse del bilancio regionale, rideterminando secondo tali importi le corrispondenti quantificazioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. 3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, la corrispondente somma e' assicurata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa riepilogate nella colonna «A» dell'allegato 2, per gli importi indicati nella colonna «B» del medesimo allegato. 4. Le riduzioni di spesa di cui al comma 3 sono ripristinate integralmente ovvero in misura percentuale corrispondente al rapporto tra l'importo effettivo del minore concorso al risanamento conseguente alla stipula dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2 e la relativa previsione. 5. Qualora in sede di definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, sia concordato un minore concorso al risanamento, per importi superiori alla previsione del suddetta lettera b) del comma 2, i corrispondenti minori oneri per il bilancio regionale sono integralmente destinati ad incrementare il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727). Per l'esercizio finanziario 2014, sono destinate al medesimo fondo tutte le somme iscritte in bilancio e che si rendano disponibili a seguito della non operativita' delle relative previsioni di spesa, a qualsiasi titolo dichiarata, nonche' gli eventuali risparmi che dovessero conseguire dalla applicazione per il triennio 2014-2016 dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 9/2013.