Art. 7 
 
  Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle Province 
 
  1. Per l'anno 2014, al fine di  garantire  il  funzionamento  delle
province, e' autorizzato un contributo di parte  corrente  di  10.000
migliaia di euro e un contributo in conto capitale di 10.000 migliaia
di euro. 
  2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie  locali  e
la funzione pubblica si provvede al riparto dei contributi di cui  al
comma 1, destinandoli prioritariamente alle province regionali per le
spese dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili  nonche'
per garantire il diritto allo studio, il funzionamento  dei  consorzi
universitari  e  il  pagamento  degli  emolumenti  del  personale.  I
contributi in conto  capitale  di  cui  al  comma  1  possono  essere
destinati  al  pagamento  delle  quote   capitale   delle   rate   di
ammortamento dei mutui assunti dagli enti  per  il  finanziamento  di
spese di investimento. 
  3. La Regione, con la legge  di  assestamento  del  bilancio  della
Regione per l'esercizio  finanziario  2014,  provvede  ad  introdurre
eventuali misure tendenti a salvaguardare  gli  equilibri  finanziari
delle province.