Art. 7 Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle Province 1. Per l'anno 2014, al fine di garantire il funzionamento delle province, e' autorizzato un contributo di parte corrente di 10.000 migliaia di euro e un contributo in conto capitale di 10.000 migliaia di euro. 2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvede al riparto dei contributi di cui al comma 1, destinandoli prioritariamente alle province regionali per le spese dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili nonche' per garantire il diritto allo studio, il funzionamento dei consorzi universitari e il pagamento degli emolumenti del personale. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento. 3. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari delle province.