Art. 9 
 
        Soppressione delle cariche di coordinatore sanitario 
 
  e coordinatore amministrativo 
  1. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 11 della legge  regionale  14  aprile
2009, n. 5 sono abrogati. 
  2. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n.
5 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'attivita' territoriale, coordinata dalla direzione aziendale,
e' erogata attraverso i  distretti  sanitari  dell'Azienda  sanitaria
provinciale». 
  3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello statuto). 
  4. I coordinatori  sanitari  e  amministrativi  nominati  ai  sensi
dell'art. 11, comma 4, e dell'art. 12, comma 1, della legge regionale
14 aprile 2009, n. 5, decadono automaticamente  dalla  carica  e  dal
diritto alla corresponsione dell'indennita' ad essa collegata  a  far
data  dal  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  della
presente legge.