Art. 9 Soppressione delle cariche di coordinatore sanitario e coordinatore amministrativo 1. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 11 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 sono abrogati. 2. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' territoriale, coordinata dalla direzione aziendale, e' erogata attraverso i distretti sanitari dell'Azienda sanitaria provinciale». 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 4. I coordinatori sanitari e amministrativi nominati ai sensi dell'art. 11, comma 4, e dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, decadono automaticamente dalla carica e dal diritto alla corresponsione dell'indennita' ad essa collegata a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.