Art. 10 Soppressione dell'assegno di solidarieta' ed istituzione dell'assegno di fine mandato 1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adotta, con effetto dal 1° gennaio 2014, apposita disciplina per il trattamento di fine mandato dei deputati regionali nel rispetto del modello di virtuosita' individuato dalla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012. 2. La disciplina di cui al comma 1 dovra' prevedere in particolare: a) che l'assegno di fine mandato non possa eccedere l'importo di una mensilita' lorda per anno di mandato; b) che l'assegno di fine mandato non possa essere erogato per piu' di dieci anni di mandato anche non consecutivi, computati a decorrere dal 1° gennaio 2014; c) l'importo percentuale della corrispondente trattenuta da operare a carico dell'indennita' mensile lorda dei deputati nella misura dell'1 per cento. 3. Con le modalita' di cui al comma 1 e' disposta, a decorrere dal 31 dicembre 2013, l'abrogazione dell'assegno di solidarieta' erogato ai deputati regionali e della relativa trattenuta e sono disciplinate le modalita' e i termini per la liquidazione degli importi maturati.