Art. 10 
 
Soppressione dell'assegno di solidarieta' ed istituzione dell'assegno
                           di fine mandato 
 
  1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le  norme  del  proprio
Regolamento  interno,  adotta,  con  effetto  dal  1°  gennaio  2014,
apposita disciplina per il trattamento di fine mandato  dei  deputati
regionali nel rispetto del modello di virtuosita'  individuato  dalla
delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  del  6  dicembre
2012. 
  2. La disciplina di cui al comma 1 dovra' prevedere in particolare: 
      a) che l'assegno di fine mandato non possa  eccedere  l'importo
di una mensilita' lorda per anno di mandato; 
      b) che l'assegno di fine mandato non possa essere  erogato  per
piu' di dieci anni di mandato  anche  non  consecutivi,  computati  a
decorrere dal 1° gennaio 2014; 
      c) l'importo percentuale  della  corrispondente  trattenuta  da
operare a carico dell'indennita' mensile  lorda  dei  deputati  nella
misura dell'1 per cento. 
  3. Con le modalita' di cui al comma 1 e' disposta, a decorrere  dal
31 dicembre 2013, l'abrogazione dell'assegno di solidarieta'  erogato
ai deputati regionali e della relativa trattenuta e sono disciplinate
le modalita' e i termini per la liquidazione degli importi maturati.