Art. 11 Sistema previdenziale dei deputati regionali 1. Ai deputati regionali continua ad applicarsi il trattamento previdenziale vigente basato sul sistema contributivo, adottato dall'Assemblea regionale siciliana secondo le disposizioni del Regolamento interno. 2. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le disposizioni del Regolamento interno, disciplina i casi di esclusione o sospensione dall'erogazione dei vitalizi, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, per il periodo corrispondente alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici e fatti salvi gli effetti della riabilitazione.