Art. 11 
 
            Sistema previdenziale dei deputati regionali 
 
  1. Ai deputati regionali  continua  ad  applicarsi  il  trattamento
previdenziale  vigente  basato  sul  sistema  contributivo,  adottato
dall'Assemblea  regionale  siciliana  secondo  le  disposizioni   del
Regolamento interno. 
  2. L'Assemblea regionale siciliana,  secondo  le  disposizioni  del
Regolamento interno, disciplina i casi di  esclusione  o  sospensione
dall'erogazione dei vitalizi, nel  rispetto  dei  principi  contenuti
nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del  decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazioni  dalla  legge  7  dicembre
2012,  n.  213,   per   il   periodo   corrispondente   alla   durata
dell'interdizione dai pubblici uffici e fatti salvi gli effetti della
riabilitazione.